Calcolo Ravvedimento Operoso

Cos'è?

Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente ai cittadini contribuenti, persone fisiche o titolari di Partita IVA, di mettersi in regola autonomamente con il Fisco, prima che una violazione per omesso o ritardato pagamento di tributi, venga accertata e notificata dall’Amministrazione Finanziaria.
In altre parole, il contribuente attraverso il ravvedimento, può sanare il mancato o ritardato pagamento dei tributi locali, come ad esempio IMU, TARI, o altre imposte, usufruendo anche di una sanzione ridotta + interessi legali, rispetto a quella altrimenti prevista in caso di accertamento formale o automatizzato che solitamente è il 30% del tributo + interessi di mora.
Il contribuente che per qualsiasi motivo, per dimenticanza, per impossibilità economica o di tempo, non riesce ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti entro la scadenza, può ricorrere al ravvedimento pagando contestualmente tributo omesso, una sanzione ridotta e gli interessi di legali.
Pertanto, per tutti i contribuenti che, per vari motivi, non hanno pagato, ad esempio, le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso. Si precisa che il ravvedimento operoso si perfeziona solo ed esclusivamente con il contestuale versamento del tributo dovuto unitamente alle sanzioni e agli interessi calcolati come segue.
ATTENZIONE: Le caratteristiche del ravvedimento operoso qui riportate fanno riferimento ai soli tributi locali (comunali) e non anche ai tributi gestiti da altri Enti che possono prevedere modalità diverse e ulteriori rispetto a quelle qui riportate.
Calcolo della sanzione ridotta
L’istituto del ravvedimento dei tributi locali, funziona come un normale pagamento con modello F24 ma anziché pagare solo il tributo, occorre, calcolare e versare la sanzione ridotta e gli interessi legali sulla base del periodo intercorso tra la scadenza e la data in cui il contribuente intende procedere con detto istituto.
Nello specifico, in applicazione del ravvedimento operoso, per quanto riguarda le sanzioni ridotte e gli interessi, il contribuente che vuole rimediare autonomamente alla violazione di mancato o insufficiente pagamento di tributi deve calcolare sul tributo da versare le seguenti sanzioni e interessi legali:
  • Ravvedimento pagato entro 14 giorni dalla scadenza originaria: il contribuente ha diritto a fruire del ravvedimento sprint che prevede l’applicazione di una sanzione ridotta pari allo 0,1% da moltiplicare per ogni giorno di ritardo;
  • Ravvedimento pagato dal 15° al 30° giorno rispetto alla scadenza prevista: il contribuente ha diritto a fruire della sanzione ridotta prevista con il ravvedimento breve, ossia, pari a 1,50%.
  • Ravvedimento pagato dal 31° al 90° giorno: si ha diritto a fruire della sanzione prevista dal ravvedimento breve, ossia, sanzione ridotta pari all’1,67%;
  • Ravvedimento pagato dal 91° giorno ma entro 1 anno: il contribuente può ricorrere al nuovo ravvedimento intermedio con sanzione ridotta pari al 3,75%.;
  • Ravvedimento pagato dopo 1 anno e fino a 2 anni: il contribuente può ricorrere al nuovo ravvedimento con una sanzione pari al 4,29%;
  • Ravvedimento pagato dopo 2 anni: il contribuente può ricorrere al nuovo ravvedimento con una sanzione pari al 5,00%.

Calcolo degli interessi legali
Come detto, per far si che il ravvedimento operoso vada a buon fine e consenta quindi al contribuente che ha omesso o eseguito un pagamento insufficiente rispetto a quanto realmente dovuto, lo stesso deve versare, oltre al tributo e alla sanzione ridotta, scelta in base al numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza e l’effettivo versamento, anche gli interessi legali.
Gli interessi di legali, sono stabiliti, ogni anno, da un apposito decreto del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal Al Saggio Norma
01/01/2018 31/12/2018 0,30% Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019 31/12/2019 0,80% Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020 31/12/2020 0,05% Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021 31/12/2021 0,01% Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022 31/12/2022 1,25% Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023 --- 5,00% Dm Economia 13/12/2022

Gli interessi che il contribuente deve calcolare per avvalersi del ravvedimento operoso per qualsiasi tributo, possono essere determinati utilizzando la seguente formula di calcolo:
Interesse al tasso legale (0,3) moltiplicato per il tributo moltiplicato per n° giorni trascorsi dalla violazione/365.
Esempio 1 - Versamento effettuato in data il 11/07/2016 (entro 14 gg dalla data di scadenza 30/06/2016) con Interesse al tasso legale (0,2):
Importo tributo € 100,00
Sanzione del 1,1 % (0,1 x 11 giorni) € 1,10
Interessi di mora per 11 gg =[100,00 x (0,2/100) x (11/365)] € 0,006
Totale da pagare  101,10
Esempio 2 - Versamento effettuato in data il 01/08/2016 (dal 31° al 90° giorno dalla data di scadenza 30/06/2016):
Importo tributo € 100,00
Sanzione del 1,67 % del tributo (1,67/100) x 100 € 1,67
Interessi di mora per 32 gg =[100,00 x (0,2/100) x (32/365)] € 1,75
Totale da pagare  103,42
Compilazione Modello F24
Il contribuente per fruire del ravvedimento operoso e mettersi così in regola con i pagamenti per qualsiasi tributo che risulti omesso, o effettuato in ritardo o di importo insufficiente, deve versare contestualmente il tributo omesso, la sanzione ridotta e gli interessi di mora, mediante la compilazione del modello F24 barrando nel modello la casella "Ravv." nella sezione "Imu e altri tributi locali" e indicando il relativo codice tributo sanzioni e interessi.
Per Ravvedimento IMU  i codici tributo sono i seguenti: Interessi : 3923 Sanzioni : 3924
Per Ravvedimento TARI  i codici tributo sono i seguenti: Interessi : 3945 Sanzioni : 3946
Per Ravvedimento TASI  i codici tributo sono i seguenti: Interessi : 3962 Sanzioni : 3963