RIFIUTI E NUOVA TARIFFAZIONE: ATTENZIONE ALLE ENTRATE

Il ministero dell’Ambiente ha elaborato lo schema del regolamento di determinazione della futura tariffa rifiuti, destinato a sostituire il Dpr 158/1999. Il provvedimento, che deve ancora terminare l’iter di approvazione e alla luce del collegato ambientale (legge 221/2015) dovrà essere emanato sotto forma di decreto entro la fine dell’anno, è previsto dall’articolo 1, comma 667 della legge 147/2013. In tale disposizione è infatti stabilito che la nuova tariffa sarà articolata sulla base di due criteri alternativi: la tariffazione puntuale, che dovrebbe misurare i rifiuti conferiti dal singolo utente, o unatariffazione su basi presuntive, elaborata apportando correttivi finalizzati a realizzare un prelievo rappresentativo del servizio reso. Dovrebbe quindi trattarsi di una entrata di carattere patrimoniale e non tributario, come conferma la lettura dello schema di regolamento. A prescindere dalla preferibilità dell’una o dell’altra tipologia di entrata, desta perplessità il fatto che la nuova tariffa non abbia una disciplina di riferimento. La norma è infatti inserita all’interno della Tari, che tuttavia è un tributo e quindi non si presta a supportare una entrata patrimoniale. Nella Tari, si tratta dell’occupazione dei locali, mentre in una entrata di altra natura dovrebbe essere identificato nel conferimento di rifiuti al servizio pubblico. Ma, se così fosse, nel totale silenzio della legge, il contrasto all’evasione risulterebbe molto complesso, se non proibitivo. Il gestore infatti sarebbe tenuto a dimostrare che l’utente si è effettivamente rivolto al servizio pubblico, senza poter beneficiare di presunzioni di sorta. È altrettanto evidente che la normativa Tari su esenzioni e agevolazioni non si presta ad una automatica trasposizione nel contesto di una tariffa non tributaria. Ed invero, la riduzione prevista, ad esempio, in caso di usi discontinui dell’immobile (articolo 1, comma 659, legge 147/2013) ha poco senso se l’ammontare dell’entrata è direttamente legata alla fruizione del servizio. Senza contare che si riproporranno le solite questioni della inapplicabilità delle sanzioni tributarie e della mancanza di disposizioni idonee a prevedere forme alternative di misure punitive o para risarcitorie. L’esperienza pregressa fatta in materia di Tia, che non ha evidentemente insegnato nulla, impone inoltre di farsi carico di precisare modalità e procedure della riscossione coattiva. Occorre invece collocare questo futuro regolamento nell’ambito di un contesto normativo implementato rispetto a quello della Tia2 (articolo 238 del Dlgs 152/2006), altrimenti, si assisterà all’ennesimo assurdo di una tariffa patrimoniale sganciata da qualsiasi punto di riferimento legislativo, con problemi operativi facilmente prevedibili.