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Definizione agevolata: avviso ai contribuenti

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17 luglio 2023, il Comune di Fiuggi ha approvato il Regolamento per la Definizione Agevolata (c.d. Rottamazione quater) prevista dall’art. 17, comma 1 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 56/2023.

Rientrano nella definizione agevolata i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022.

Ogni informazione potrà essere reperita nel succitato regolamento comunale per il quale è possibile effettuare il download al link che segue REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA”.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata,  potrà essere presentata presso lo Sportello del Concessionario ovvero anche presso il Protocollo del Comune di Fiuggi siti in Piazza Trento e Trieste, 1 del Comune di Fiuggi, utilizzando il modello che si rende disponibile al link che segue.

La Dichiarazione, potrà inoltre essere presentata tramite PEC sia alla Concessionaria di riscossione che al Comune di Fiuggi ai seguenti indirizzi:
treesseitalia@postecert.it
info@pec.comune.fiuggi.fr.it
A questo link è possibile effettuare il download del modulo modulo definizione agevolata

Prima della compilazione e dell’invio della dichiarazione di adesione, invitiamo i contribuenti interessati, a prendere visione del Regolamento per la Definizione Agevolata, disponibile al link su riportato.

I ns. uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

AVVISO AI CONTRIBUENTI

TASSA SUI RIFIUTI

ANNO D'IMPOSTA 2023 Il Comune di Fiuggi ed il Concessionario della riscossione Tre Esse Italia srl, hanno provveduto alla spedizione degli avvisi di versamento TARI riferiti all’annualità 2023. I preavvisi di scadenza sono in corso di recapito tramite il servizio postale nazionale. Si rammenta, al riguardo, che per l’anno 2023 le scadenze entro le quali eseguire i versamenti sono le seguenti:
RATA SCADENZA
RATA 1 31/07/2023
RATA 2 31/08/2023
RATA 3 31/10/2023
RATA 4 30/11/2023
RATA UNICA 31/10/2023

AVVISO AI CONTRIBUENTI IMU 2021

Gentile Contribuente, come ogni anno entro il 16 giugno è in scadenza il versamento in acconto dell'IMU per l'anno d'imposta 2021. CHI DEVE PAGARE I soggetti obbligati al versamento sono quelli previsti dalla Legge del 27 dicembre 2019 n. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020. Quindi i soggetti passivi dell'imposta ovvero coloro che devono effettuare il versamento dell’IMU, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI - ESENZIONI IMU 2021 Risultano esclusi dalla tassazione i fabbricati che ricadono nelle seguenti fattispecie in quanto rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparati alla stessa:
  • Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (Resta dovuta l’imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze).
  • Alloggio e relative pertinenze posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
  • Casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
  • Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti. E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • Cooperative a proprietà indivisa. Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
ESENZIONI IMU 2021 PER EMERGENZA COVID-19
  • In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a  condizione  che  i  relativi   soggetti   passivi,   come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).
ALTRE ESENZIONI IMU 2021 Restano ferme le esenzioni già previste ai commi 758 e 759 dell’art. 1, Legge 160/2019. RIDUZIONI Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. La base imponibile è ridotta del 50 %:
  1. a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  3. d) A partiredall'anno 2021per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.
QUANDO PAGARE RATA in Acconto o Unica Soluzione - Entro il 16 Giugno di ogni anno Entro questa data si deve versare la 1^ rata pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre di ogni anno Entro questa data si deve versare a conguaglio la 2^ Rata, ovvero il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.   COME PAGARE Per quanto riguarda il versamento sia in acconto che a saldo, il contribuente alla scadenza suindicata dovrà versare quanto dovuto a titolo di IMU per l'anno 2021 utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante il modello F24: Il Codice Ente per il Comune di Fiuggi da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è A310. Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)    
Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione Principale 3912 -----------
Aree fabbricabili 3916 -----------
Altri fabbricati 3918 -----------
Gruppo catastale “D” 3930 3925
    Verifica qui se presente la Delibera del Comune Calcola qui la tua IMU Avviso Saldo IMU 2020 Gentile Contribuente, come ogni anno entro il 16 dicembre è in scadenza il versamento a saldo dell'IMU per l'anno d'imposta 2020. I soggetti obbligati al versamento sono quelli previsti dalla legge di 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 riportata qui di seguito e comunque nella sezione dedicata all'IMU che, come detto in sede di acconto ha abolito, a partire da quest’anno, l’Imposta Unica comunale e la Tasi. Per cui entro il 16 dicembre 2020, devono provvedere al versamento dell'imposta i proprietari di immobili ed aree fabbricabili e più precisamente:
  • fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
  • aree fabbricabili;
Deroga alle esenzioni per il saldo IMU 2020 Con il decreto di Agosto (art. 78 D.L. n. 104/2020) sono stati previsti una serie di esoneri per il versamento della rata a saldo IMU, come qui di seguito riportato, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate:
  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; da segnalare che, con il decreto Agosto, è stato disposto che l’esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata (nel decreto Rilancio ciò non era stato previsto);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
In seguito, con il c.d. decreto Ristori, si sono sommati ulteriori esoneri ossia per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali che rientrano nella sospensione del dpcm 24 ottobre 2020 e le relative pertinenze. Le attività sono riportate nell’Allegato 1 al richiamato decreto Ristori e nella tabella riassuntiva. Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Detto esonero si applica, prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa che arancione o gialla). Per calcolare la tua IMU clicca qui

AVVISO AI CONTRIBUENTI

12/06/2020 - ACCONTO IMU 2020 – RINVIO TERMINI SCADENZA PRIMA RATA IMU. (Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 1° giugno 2020) La grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà, tra le altre, ad adempiere serenamente all’obbligo di pagamento della prima rata dell’IMU entro i termini previsti dalla legge con scadenza al 16/06/2020. Con Delibera C.C. n. 2 del 1° giugno 2020 il Comune, nel rispetto dei limiti delle vigenti normative nazionali, ha deliberato la facoltà, per alcune categorie economiche, la possibilità di versare la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ed interessi. Tale facoltà è riservata ai contribuenti che, a causa della pandemia COVID-19, hanno registrato difficoltà economiche, che dovrà essere attestata mediante autodichiarazione, a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello che sarà predisposto dal Comune. Tuttavia occorre infine evidenziare che, in ossequio alla Risoluzione n. 5/2020 del MEF, intervenuta dopo la Delibera del suindicata, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", la Quota Stato da versarsi con Codice tributo 3925 denominato IMU imposta Municipale propria per gli immobili ad uso produttivo-, non è prospettabile il differimento dei termini di pagamento che pertanto resta fermo al 16 Giugno 2020

25-05-2020 AVVISO AI CONTRIBUENTI

Gentile Contribuente, dal 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto dal comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 è stata abolita la IUC - Imposta Unica Comunale e contestualmente è stata abrogata la componente TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili. Restano però in vigore le disposizioni relative alla TARI - Tassa Rifiuti e della nuova IMU - Imposta Municipale Propria, disciplinata dai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160. Pertanto la TASI è stata abrogata a far data dal 1° gennaio 2020 e la stessa resta dovuta solo ed esclusivamente in relazione alle precedenti annualità d'imposta ovvero fino al 31/12/2019. Restando invece dovute la nuova IMU e la TARI. Per quanto riguarda l'IMU, vi precisiamo che sono in corso di emanazione il nuovo regolamento comunale nonché le aliquote per l'autoliquidazione dell'imposta riferite all'annualità 2020 che saranno formati secondo quanto disposto nei commi dal 738 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che qui di seguito si riportano al fine di informarvi sulla nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2020. Vista comunque la prossima scadenza del 16 giugno si comunica che, secondo quanto previsto dalla normativa suindicata (comma 762), il contribuente alla scadenza suindicata dovrà versare un importo pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 (per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere dalla quella eventualmente dovuta dall'occupante) Si evidenzia inoltre che, in ordine ai diversi quesiti pervenuti riguardo all'applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), il Ministero delle Finanze ha emanato la  Circolare n. 1/DF del 18/03/2020. Clicca qui per scaricare la circolare Calcola qui la tua IMU ISTITUZIONE 738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 e seguenti. APPLICAZIONE 739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche' accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato; b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; c) sono altresi' considerate abitazioni principali: 1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. IL SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA 742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. IL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA 743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. GETTITO RISERVATO ALLO STATO 744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. LA BASE IMPONIBILE 745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. 746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. ALIQUOTA 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento. 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento. 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote. ESENZIONI 758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. RIDUZIONI 760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento. COMPUTO DEL POSSESSO 761. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. VERSAMENTO 762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. 765. Il versamento del tributo e' effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita' previste dallo stesso codice. SOGGETTIVITA’ PASSIVA – CASI PARTICOLARI 768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. DICHIARAZIONE 769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. 770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014. SANZIONI 774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresi' abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge. Per calcolare la tua IMU clicca qui INFORMAZIONI E ASSISTENZA Per qualsiasi dubbio e informazione, la S.V. potrà recarsi presso lo Sportello del Cittadino, ubicato in Piazza Trento e Trieste, snc - Fiuggi, dove il personale della Tre Esse Italia S.r.l. (concessionario per la riscossione), vi fornirà tutta l'assistenza necessaria all'adempimento di cui alla presente comunicazione. Gli orari di apertura al pubblico dello sportello sono i seguenti:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

09:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
15:00-18:00
15:00-18:00
Le stesse richieste potranno essere effettuate anche telefonicamente contattandoci al n. 0775/5461220. L'assistenza potrà anche essere richiesta tramite fax al n. 0775/5461220 oppure tramite e-mail all'indirizzo fiuggi@treesseitalia.it Nella sezione Servizi Online, del Portale del Comune di Fiuggi(www.comune.fiuggi.fr.it ), è stato attivato il link "Sportello Telematico del Contribuente" che fornisce informazioni dettagliate riguardo alla IUC - Imposta Comunale Unica. Sulla stessa sezione web, è possibile conoscere la normativa nazionale e quella comunale, stampare la modulistica di riferimento e simulare il calcolo del tributo attraverso gli strumenti informatici disponibili, che permetteranno alle SS.VV. di determinare l'importo dovuto e di stampare il modello F24 precompilato. OPUSCOLO DEL CONTRIBUENTE

IMU - Imposta Municipale Propria


AVVISO AI CONTRIBUENTI IMU 2023

 

Gentile Contribuente,

come ogni anno entro il 16 giugno è in scadenza il versamento in acconto dell'IMU per l'anno d'imposta 2023. Per eseguire il download delle aliquote 2023 clicca qui

 

CHI DEVE PAGARE

I soggetti obbligati al versamento sono quelli previsti dalla Legge del 27 dicembre 2019 n. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020. Quindi i soggetti passivi dell'imposta ovvero coloro che devono effettuare il versamento dell’IMU, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI - ESENZIONI IMU 2021

Risultano esclusi dalla tassazione i fabbricati che ricadono nelle seguenti fattispecie in quanto rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparati alla stessa:

  • Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (Resta dovuta l’imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze).
  • Alloggio e relative pertinenze posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
  • Casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
  • Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti. E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • Cooperative a proprietà indivisa. Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

 

ESENZIONI IMU 2021 PER EMERGENZA COVID-19

  • In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

 

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a  condizione  che  i  relativi   soggetti   passivi,   come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

 

  • In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

 

 

ALTRE ESENZIONI IMU 2021

Restano ferme le esenzioni già previste ai commi 758 e 759 dell’art. 1, Legge 160/2019.

 

RIDUZIONI

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

 

La base imponibile è ridotta del 50 %:

  1. a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
    c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  3. d) A partiredall'anno 2021per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. 

QUANDO PAGARE

RATA in Acconto o Unica Soluzione - Entro il 16 Giugno di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 1^ rata pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre di ogni anno

Entro questa data si deve versare a conguaglio la 2^ Rata, ovvero il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

 

COME PAGARE

Per quanto riguarda il versamento sia in acconto che a saldo, il contribuente alla scadenza suindicata dovrà versare quanto dovuto a titolo di IMU per l'anno 2021 utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante il modello F24:

 

Il Codice Ente per il Comune di Fiuggi da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è A310.

Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)

 

 

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione Principale

3912

-----------

Aree fabbricabili

3916

-----------

Altri fabbricati

3918

-----------

Gruppo catastale “D”

3930

3925

 

 

Verifica qui se presente la Delibera del Comune

 

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AVVISO AI CONTRIBUENTI

Gentile Contribuente,

dal 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto dal comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 è stata abolita la IUC - Imposta Unica Comunale e contestualmente è stata abrogata la componente TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili.

Restano però in vigore le disposizioni relative alla TARI - Tassa Rifiuti e della nuova IMU - Imposta Municipale Propria, disciplinata dai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160.
Pertanto la TASI è stata abrogata a far data dal 1° gennaio 2020 e la stessa resta dovuta solo ed esclusivamente in relazione alle precedenti annualità d'imposta ovvero fino al 31/12/2019. Restando invece dovute la nuova IMU e la TARI.

Per quanto riguarda l'IMU, vi precisiamo che sono in corso di emanazione il nuovo regolamento comunale nonché le aliquote per l'autoliquidazione dell'imposta riferite all'annualità 2020 che saranno formati secondo quanto disposto nei commi dal 738 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che qui di seguito si riportano al fine di informarvi sulla nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2020.

Vista comunque la prossima scadenza del 16 giugno si comunica che, secondo quanto previsto dalla normativa suindicata (comma 762), il contribuente alla scadenza suindicata dovrà versare un importo pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Si evidenzia inoltre che, in ordine ai diversi quesiti pervenuti riguardo all'applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), il Ministero delle Finanze ha emanato la  Circolare n. 1/DF del 18/03/2020. Clicca qui per scaricare la circolare

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ISTITUZIONE
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 e seguenti.

APPLICAZIONE
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche' accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo- pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

IL SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

IL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

GETTITO RISERVATO ALLO STATO
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attivita' di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

LA BASE IMPONIBILE
745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.
Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ALIQUOTA
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

ESENZIONI
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

RIDUZIONI
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.

COMPUTO DEL POSSESSO
761. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

VERSAMENTO
762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

765. Il versamento del tributo e' effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita' previste dallo stesso codice.


SOGGETTIVITA’ PASSIVA – CASI PARTICOLARI
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

DICHIARAZIONE
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita' approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

SANZIONI
774. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

775. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresi' abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Per calcolare la tua IMU clicca qui

Gentile Contribuente,

dal 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto dal comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 è stata abolita la IUC - Imposta Unica Comunale e contestualmente è stata abrogata la componente TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili.

Restano però in vigore le disposizioni relative alla TARI - Tassa Rifiuti e della nuova IMU - Imposta Municipale Propria, disciplinata dai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160.

La informiamo pertanto che questa sezione è in corso di aggiornamento e che le disposizioni generali della nuova IMU possono essere consultate sulla home page.

La disciplina che segue e' riferita alle annualità precedenti al 2020. 

ESENZIONI al 31/12/2019

1) abitazioni principali e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Sono equiparati alle abitazioni principali:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

c) le abitazioni ricadenti nelle aree interessate al fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero limitatamente al periodo in cui permane lo stesso;

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisiti della residenza anagrafica;

3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

4) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1994, n. 133;

7) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

8) ai "terreni agricoli";

9) si applicano, inoltre, le esenzioni previste dal comma 8, dell'articolo 9, del D.lgs. n. 23/2011.

 

Gentile Contribuente,

dal 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto dal comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 è stata abolita la IUC - Imposta Unica Comunale e contestualmente è stata abrogata la componente TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili.

Restano però in vigore le disposizioni relative alla TARI - Tassa Rifiuti e della nuova IMU - Imposta Municipale Propria, disciplinata dai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160.

La informiamo pertanto che questa sezione è in corso di aggiornamento e che le disposizioni generali della nuova IMU possono essere consultate sulla home page.

La disciplina che segue e' riferita alle annualità precedenti al 2020. 

COME CALCOLARE L'IMPOSTA

L'imposta dovuta deve essere calcolata sulla base imponibile che è determinata come segue:

 

Fabbricati:

Per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale, vigente al 1° gennaio 2016, è rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a: 160 per le categorie A (escluso A/10) - C/2, C/6, C/7; 80 per le Categorie A/10 e D5; 140 per le categorie "B" e C/3, C/4, C/5; 55 per la categoria C/1; 65 per le categorie "D" (escluso D5).

 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore risultante dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti di cui al Decreto del Ministero delle Finanze (art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 504/1992).

La base imponibile è ridotta del 50 %:

a) A decorrere dall'anno di imposta 2016 per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, ai sensi di quanto disposto dal comma 10, dell'art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50%. L'abbattimento della base imponibile opera a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il contratto deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, secondo le procedure dello steso Ente indicate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione di comodato;

b) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

d) Per le abitazioni ricadenti nelle aree interessate dal fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero;

e) Per le abitazioni ricadenti nel complesso immobiliare denominato "Nucleo Storico Città di Fondazione" (Decreto Ministeriale del 30/08/2011 - Ministero dei Beni Culturali).

 

Aree fabbricabili:

L'IMU è dovuta anche sulle aree fabbricabili di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 504/1992, tenuto conto delle determinazioni di cui alla Delibera di C.C. n. 23 del 16/05/2007 e n. 33 del 09/06/2015, con le quali è possibile determinare il valore venale in comune commercio su cui applicare l'aliquota corrispondente.

Immobili locati a canone concordato:

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Gentile Contribuente,

dal 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto dal comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 è stata abolita la IUC - Imposta Unica Comunale e contestualmente è stata abrogata la componente TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili.

Restano però in vigore le disposizioni relative alla TARI - Tassa Rifiuti e della nuova IMU - Imposta Municipale Propria, disciplinata dai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160.

La informiamo pertanto che questa sezione è in corso di aggiornamento e che le disposizioni generali della nuova IMU possono essere consultate sulla home page.

 

La disciplina che segue e' riferita alle annualità precedenti al 2020. 

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso) e relative pertinenze. Per quanto riguarda gli altri fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli, restano valide le definizioni fornite per l’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore negli anni precedenti.

 

CHI DEVE PAGARE

L'IMU deve essere pagata da tutti i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, ecc.), dagli utilizzatori con contratti di leasing finanziario e dai concessionari di beni demaniali.

Sono soggetti passivi dell’IMU:

  • il proprietario dell’immobile;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare del diritto d’uso;
  • il titolare del diritto di abitazione;
  • il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il locatario di bene in leasing;
  • il concessionario di beni demaniali.

Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 9, D.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario. Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

 

ESENZIONI PER L’ANNO 2019

Sono esenti dall’imposta municipale propria:

  1. le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, come identificate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
  2. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  3. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  4. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  5. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del  Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  6. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  7. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  8. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
  9. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del d.lgs. n. 504 del 1992. Per quanto concerne le fattispecie previste dalla lettera i), nei casi di utilizzazione mista dell’immobile oggetto di esenzione e nei casi in cui non si possa procedere ai sensi del comma 2, art. 91bis del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, il soggetto interessato è obbligato alla presentazione di un’apposita dichiarazione dalla quale risulti la percentuale di utilizzazione non commerciale dell’immobile. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

 

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

 

CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

L’imposta dovuta deve essere calcolata sulla base imponibile che è determinata come segue:

Fabbricati:

Per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale, vigente al 1° gennaio 2018,  è rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a:

 

 

Classificazione Catastale (Categoria)

Coefficiente

Categoria  A  (escluso A/10) -  C/2, C/6, C/7

160

Categoria A/10 - Uffici e Studi privati

80

Fabbricati Gruppo B

140

Categoria C/3, C/4, C/5

140

Categoria C/1 -  Negozi e Botteghe

55

Categoria Gruppo D (escluso D5)

65

Categoria D5 -  Banche e Assicurazioni  

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore risultante dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti di cui al Decreto del Ministero delle Finanze (art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 504/1992).

 

La base imponibile è ridotta del 50 %:

  1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la norma prevede che l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

 

Aree fabbricabili:

L’IMU è dovuta anche sulle aree fabbricabili di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. La base imponibile è il valore venale in comune commercio (valore di mercato) al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

 

Terreni agricoli:

Si precisa che, per i Terreni agricoli dei comuni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, della circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16 del 2012, fino all'emanazione di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individui i Comuni esenti, l'esenzione si rende applicabile per quei terreni inclusi nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, comprendente l'intero territorio del Comune di Fiuggi.

NOTA BENE: E’ corso di definizione da parte del Governo, il nuovo elenco degli enti considerati montani o collinari, motivo per il quale per il pagamento del saldo è necessario verificare se la situazione per il Comune di Fiuggi è rimasta invariata.

 

CALCOLARE L’IMPOSTA

Ottenuta la base imponibile, è necessario applicare alla stessa le aliquote deliberate dal Comune ogni anno. Per l’anno 2019 sono le seguenti:

 

ALIQUOTE IMU 2014

 

Tipologia degli immobili

Aliquota Comune

Aliquota Stato

Abitazione principale (categoria catastale A01,A08 e A09 e pertinenze C02, C06 e C07)

4,10

0,00

Altri Immobili ed aree edificabili

10,6

0,00

Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)

3,00

7,6

 

Le nuove aliquote deliberate sono vigenti dal 1° Gennaio 2019 pertanto il pagamento a saldo e conguaglio deve essere calcolato considerando il totale dovuto in base alle nuove aliquote meno l’importo già versato con l’acconto del 16 giugno.

 

L’IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

 

 

Esempio di calcolo:

 

Abitazione di categoria A/3 posseduta al 50%, per 12 mesi con una rendita catastale di €. 750,00:

 

Base imponibile = rendita + rivalutazione x coefficiente = €. 750,00 + 5% x 160 = €. 126.000,00

 

Calcolo dell’acconto

 

IMU = base imponibile x aliquota / mille = €. 126.000,00 X 10,6 / 1.000 = €. 1.335,60

IMU quota di possesso = IMU x % possesso / 100 = 1.020,60 x 50 /100 = €. 667,80

IMU mesi di possesso = IMU quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 667,80 / 12 X 12 = €. 667,80

IMU dovuta in acconto = IMU mesi di possesso X 50 / 100 = €. 333,90

IMU dovuta in acconto arrotondata = €. 334,00

 

Calcolo del saldo

 

IMU = base imponibile x aliquota / mille = €. 126.000,00 X 8,1 / 1.000 = €. 1.020,60

IMU quota di possesso = IMU X % possesso / 100 = 1.020,60 X 50 / 100 = €. 510,30

IMU mesi di possesso = IMU quota di possesso / mesi intero anno X mesi di possesso = €. 510, 30 / 12 X 12 = €. 510,30

IMU dovuta a saldo = IMU mesi di possesso (saldo) – IMU versata in acconto = €. 510,30 – €. 334,00 = €. 176,30

IMU dovuta a saldo arrotondamento = €. 176,00

 

QUANDO PAGARE

RATA in Acconto o Unica Soluzione - Entro il 16 Giugno di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 1^ rata pari al 50% dell’Imposta dovuta oppure è facoltà del contribuente versare l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno;

RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 2^ Rata, ovvero il saldo dell’Imposta dovuta, calcolata a conguaglio sull’intero anno, e determinata in base alle aliquote deliberate.

 

COME PAGARE

Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante il modello F24:

 

Il Codice Ente per il Comune di Fiuggi da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è A310.

 

 

 

 

 

 

 

 

Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)

 

 

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione Principale

3912

-----------

Aree fabbricabili

3916

-----------

Altri fabbricati

3918

-----------

Gruppo catastale “D”

3930

3925

 

 

Per quanto riguarda la compilazione dell’F24 per il pagamento dell’ IMU, la sezione da utilizzare è la seguente: SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI, le somme devono essere indicate esclusivamente nella colonna “Importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

  • Codice catastale: il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, dovrà essere indicato nello spazio “Codice ente/codice comune”. Il codice Ente per il Comune di Fiuggi da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è A310;
  • Ravvedimento: qualora il pagamento si riferisca ad un “Ravvedimento”dovrà essere barrata l’apposita casella (“Ravv”);
  • Numero immobili: nello spazio “Numero immobili“, il contribuente dovrà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • Anno di riferimento: nello spazio “Anno di riferimento“, il contribuente dovrà indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento; nel caso in cui sia barrato lo spazio “” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. 

dati anagrafici ed il Codice Fiscale devono essere riferiti al contribuente ed indicati nella apposita sezione del modello F24 (sezione “contribuente” nella parte superiore del modello F24). L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro, ossia fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto e oltre 49 centesimi si arrotonda per  eccesso.

 

QUANDO E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, comma 6. del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

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TASSA SUI RIFIUTI

ANNO D'IMPOSTA 2023 Il Comune di Fiuggi ed il Concessionario della riscossione Tre Esse Italia srl, hanno provveduto alla spedizione degli avvisi di versamento TARI riferiti all’annualità 2023. I preavvisi di scadenza sono in corso di recapito tramite il servizio postale nazionale. Si rammenta, al riguardo, che per l’anno 2023 le scadenze entro le quali eseguire i versamenti sono le seguenti:
RATA SCADENZA
RATA 1 31/07/2023
RATA 2 31/08/2023
RATA 3 31/10/2023
RATA 4 30/11/2023
RATA UNICA 31/10/2023

ANNO D'IMPOSTA 2022 Il Comune di Fiuggi, al fine di agevolare i contribuenti, visti i ritardi nella consegna delle bollette relative al versamento della Tari 2022, ha deciso di prorogare la scadenza della prima rata al 31/08/2022. Per le altre rate restano invariate le seguenti scadenze:
RATA SCADENZA
RATA 1 30/06/2022
RATA 2 31/08/2022
RATA 3 31/10/2022
RATA 4 31/12/2022
RATA UNICA 31/10/2022
INTRODUZIONE DELLA TARI La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi dei precedente comma 432 - una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC. La TARI è l'acronimo di "Tassa sui Rifiuti", la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa, in pratica, prende il posto della vecchia Tares. Il presupposto della Tari e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

CHE COS’E’ IL CANONE PATRIMONIALE UNICO (CPU)?

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune (piuttosto che alla provincia o alla città metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione.

Il canone unico patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021,

l’ imposta/canone sulla pubblicità,

il diritto di affissione,

la tassa/canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche
il canone previsto all’art.27, commi 7 e 8, del codice della strada.

E’ comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da leggi e regolamenti, ad eccezione di quelli eventualmente connessi a prestazioni di servizi.

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

PERCHE’ SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni.

Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.

Il canone unico patrimoniale (Cup) è dovuto per:

l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
Sono comprese, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato (l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);
la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati nel caso siano siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati. Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).

È necessario richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di suolo e/o l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone.

CHI DEVE PAGARE IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Il Canone deve essere pagato dal titolare della concessione o autorizzazione.

l canone è dovuto:

  • dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico.
    Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;
  • dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).
    Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.

In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante.

In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente.

E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato.

Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.

COME SI CALCOLA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Per il calcolo del Canone è necessario rifarsi ai regolamenti istitutivi approvati dagli enti in cui sono fissati coefficienti moltiplicatori rispetto alla tariffa standard annua o giornaliera. Di norma il Canone si ottiene dalla seguente formula: tariffa standard x coefficiente/i valutazione economica x coefficiente/i territoriale/i x metri quadrati superficie x eventuali giorni.

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

  • classificazione delle strade
  • superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
  • durata della diffusione del messaggio pubblicitario
  • valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa
  • valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

ESEMPI DI CALCOLO PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

  • Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
  • o per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
  • inoltre per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
  • si considera unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
  • i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

QUANDO NON SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Nei seguenti casi previsti dalla legge per:

  1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
  3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  5. le occupazioni di aree cimiteriali;
  6. e occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
  7. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  8. i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
  9. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  10. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  11. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  12. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
  13. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
  14. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  15. i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  16. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
  17. le occupazioni degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli elettrici, per il tempo necessario alla ricarica degli stessi.Gli enti possono prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate, quali, ad esempio:
    • le infrastrutture delle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
    • le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
    • le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie.

Anche le colonnine per ricariche elettriche possono essere sono esentate dal Canone ai sensi dei commi 9 e 10 dell’articolo 5 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 

Ulteriori ipotesi eventuali:

  • le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
  • le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE

SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE? 

Con il regolamento possono essere previste riduzioni per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:

  1. eccedenti i mille metri quadrati;
  2. effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal Canone;
  3. con spettacoli viaggianti;
  4. per l’esercizio dell’attività edilizia.

Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE

RISCOSSIONE COATTIVA

Il recupero coattivo dei crediti tributari e patrimoniali, rappresenta sempre più un problema da risolvere e gestire con metodologie e strumenti efficienti ed efficaci.

La tempestività, gli strumenti tecnici e/o informatici insieme a procedure legali sono gli elementi fondamentali di un adeguato sistema di riscossione.

La Tre Esse Italia, in qualità di Società iscritta all'Albo dei Concessionari di cui l'art. 52 del DLgs 466/1997 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà ad emettere l'ingiunzione di pagamento, sia per le Entrate di carattere tributario che di carattere patrimoniale o extra-tributario , come previsto dal Regio Decreto n.639.

INGIUNZIONE FISCALE

L'ingiunzione fiscale è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
L'ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese ma cumula in sè anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.
Le ingiunzioni fiscali sono atti emessi dall'Ente pubblico creditore (Tre Esse Italia Srl quale Concessionaria del Comune), consistenti nell'ordine al debitore di pagare entro trenta giorni l'importo dovuto.
Si tratta di uno strumento che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.

L'ingiunzione fiscale è la conseguenza dell'iscrizione del contribuente inadempiente in una specifica lista di carico coattiva prodotta come conseguenza naturale del processo di riscossione, in caso di mancato pagamento degli atti emessi in precedenza (sollecito di pagamento notificato e avviso di accertamento).

Trascorsi 30 giorni dalla data di notifica, in assenza di pagamento e sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, il contribuente incorre in uno stato di morosità che autorizza il Concessionario (Tre Esse Italia Srl) a dare avvio alle procedure esecutive esattoriali (dalle misure cautelari del fermo amministrativo e dell'ipoteca al pignoramento mobiliare,immobiliare ecc.) ai fini del soddisfacimento del credito.

Il contribuente, dunque, deve tener presente che dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale iniziano a decorrere i termini per il pagamento del dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell'importo richiesto.

Il ricorso contro l'emissione dell'Ingiunzione Fiscale può essere proposto solo per i vizi propri dell'atto e gli eventuali errori di notifica dello stesso.
Le modalità e i termini per formulare il ricorso sono indicate nell' ingiunzione fiscale. La tipologia di ricorso varia in base alla natura del debito che è il parametro di individuazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso.

PROCEDURE ESECUTIVE-CAUTELARI

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è un provvedimento noto in gergo giornalistico come "ganasce fiscali" e può colpire autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi;
cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.

Il Concessionario della Riscossione invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo contenente la richiesta di pagamento del dovuto, entro 30 giorni dalla data di notifica del preavviso stesso, con l'avvertenza che, in difetto, il fermo del bene diventerà operativo a tutti gli effetti previa trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico.
Le conseguenze della trascrizione sono:

  • - il veicolo sottoposto a fermo non può circolare
  • - la violazione del divieto di cui al punto precedente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92);
  • - la prosecuzione dell'attività esecutiva.

Il provvedimento di fermo comporta l'inopponibilità al Concessionario della Riscossione di successivi atti dispositivi del bene;
ciò significa che, se non viene pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta, anche se nel frattempo l'auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita.

La cancellazione del fermo è effettuata a cura del contribuente presso il PRA previa esibizione del provvedimento di revoca che il Concessionario rilascerà all'atto del saldo degli importi dovuti.
Nel caso, invece, il debito venga annullato per discarico dell'Ente Impositore, la cancellazione è effettuata gratuitamente dal Concessionario.
Con l'occasione si rammenta che ogni richiesta di provvedimenti di sospensione, rateazione o annullamento del debito non dovuto è di competenza esclusiva dell'Ente creditore.

L'ipoteca sugli Immobili è una procedura cautelare che colpisce uno o più immobili di proprietà del contribuente moroso.

E' una vera e propria ipoteca legale, una garanzia reale, che attribuisce al Concessionario della Riscossione il diritto ad una soddisfazione con preferenza sul prezzo del ricavato dell'espropriazione.

Contemporaneamente all'iscrizione dell'ipoteca (che viene effettuata per un valore doppio del debito comprensivo di interessi di mora, compensi e spese per procedure maturate), il Concessionario della Riscossione invia al debitore una lettera di comunicazione dell'iscrizione dell'ipoteca, nella quale si invita al pagamento onde evitare la successiva vendita dell'immobile all'asta.
Se il debito che ha dato origine all'ipoteca non risulta nel frattempo pagato, il Concessionario della Riscossione può iniziare gli atti esecutivi di espropriazione e vendita.

Il Pignoramento Immobiliare è l'atto esecutivo del Concessionario con il quale ha inizio la procedura per la vendita all'asta dell'immobile di proprietà del contribuente.

Il pignoramento immobiliare, solitamente successivo all'ipoteca, può essere effettuato subito nel caso di debiti superiori ad € 20.000,00 con un limite di pignorabilità di un importo pari ad € 120.000,00.

Il pignoramento immobiliare non può aver luogo al di sotto di tale limite quantitativo; al contrario, è sempre possibile attivare l'ipoteca, in quanto procedura cautelare e non esecutiva.
Per il perfezionamento del pignoramento immobiliare il concessionario della riscossione provvede alla trascrizione del pignoramento stesso e dell'avviso di vendita all'asta con le date indicate per gli incanti, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dove è censito l'immobile.
Il pignoramento mobiliare è l'atto esecutivo con il quale il Concessionario, tramite gli Ufficiali di Riscossione, procede al pignoramento dei beni mobili di proprietà del debitore presso l'abitazione del contribuente oppure nei locali dove, in qualità di titolare, svolge la sua attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili pignorati, in caso di mancato pagamento, sono poi venduti all'asta.

Il pignoramento di crediti presso Terzi è un atto esecutivo, con il quale il Concessionario della Riscossione procede al pignoramento di crediti che il contribuente moroso vanta presso Terzi.

Il caso delle retribuzioni che il dipendente percepisce mensilmente dal datore di lavoro, delle pensioni corrisposte da Enti Previdenziali, dei crediti presso i committenti per le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi, dei fitti per locazioni di immobili, ecc...

Nel caso il contribuente sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato, il pignoramento presso terzi può essere eseguito direttamente dal Concessionario della Riscossione senza ricorrere al Giudice dell'Esecuzione.
In sostanza, il datore di lavoro versa direttamente al Concessionario parte della retribuzione dovuta al contribuente-dipendente (nel limite di un quinto della retribuzione stessa).
In tutti gli altri casi (lavoro autonomo, prestazioni professionali, etc.) sarà invece il Giudice dell'Esecuzione, previa citazione e successiva dichiarazione positiva del Terzo, ad emettere ordinanza di assegnazione di importo corrispondente al credito per il quale si procede.

NORMATIVA COMUNALE :

ISTANZA D'ADESIONE ALLA DIFINIZIONE AGEVOLATA

REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA

DCS COMMISSARIO STRAORDINARIO

NORMATIVA NAZIONALE :

- Decreto Regio n° 639 del 1910
- DPR n° 602 del 29 settembre 1973
- Legge 689/81
- Legge di stabilità
- Legge n° 296 del 2006 (Finanziaria 2007)
- Legge n° 212 del 27 luglio 2000 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE
- D.lgs n° 546 del 1992
- D.lgs n° 473 del 1997
- D.lgs n° 472 del 1997
- D.lgs n° 471 del 1997
- D.lgs n°218 del 19 giugno 1997 - Accertamento con adesione

CONTRASTO EVASIONE

 

Avviso di accertamento: definizione 

L'Avviso di accertamento è un' atto emesso dalla Tre Esse Italia in qualità di società Concessionaria del Comune. I casi per i quali possono essere emessi i relativi avvisi di accertamento, sono i seguenti: omessa o infedele denuncia e tardivo, parziale o mancato pagamento di Tarsu/Tares, ICI/IMU.

Accertamento esecutivo dei Tributi Locali

L'accertamento esecutivo in materia di tributi locali

NORMATIVA NAZIONALE

La disciplina delle sanzioni tributarie è contenuta in tre decreti legislativi dedicati rispettivamente:

- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; 

- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; 

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
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La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

CONTATTI

 

Ufficio Locale

Eventuali e maggiori chiarimenti, potranno essere richiesti all’Ufficio della Tre Esse Italia S.r.l. sito in Piazza Trento Trieste snc – 03014 FIUGGI (FR)  nel Comune di Fiuggi nei seguenti giorni ed orari:

 

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
 
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
 
 
 
15:00-18:00
 
15:00-18:00
 
 

 

Call Center e Contact center

Per comunicazioni e informazioni è anche possibile telefonare e inviare la documentazione ai seguenti recapiti:

  1. Numero di Telefono -  0775/5461220
  2. Numero di FAX - 0775/5461220
  3. Posta elettronica - fiuggi@treesseitalia.it
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  6. Spedizione postale al seguente indirizzo: Piazza Trento Trieste snc – 03014 FIUGGI (FR) 
Definizione agevolata: avviso ai contribuenti

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17 luglio 2023, il Comune di Fiuggi ha approvato il Regolamento per la Definizione Agevolata (c.d. Rottamazione quater) prevista dall’art. 17, comma 1 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 56/2023.

Rientrano nella definizione agevolata i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022.

Ogni informazione potrà essere reperita nel succitato regolamento comunale per il quale è possibile effettuare il download al link che segue REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA”.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata,  potrà essere presentata presso lo Sportello del Concessionario ovvero anche presso il Protocollo del Comune di Fiuggi siti in Piazza Trento e Trieste, 1 del Comune di Fiuggi, utilizzando il modello che si rende disponibile al link che segue.

La Dichiarazione, potrà inoltre essere presentata tramite PEC sia alla Concessionaria di riscossione che al Comune di Fiuggi ai seguenti indirizzi:
treesseitalia@postecert.it
info@pec.comune.fiuggi.fr.it
A questo link è possibile effettuare il download del modulo modulo definizione agevolata

Prima della compilazione e dell’invio della dichiarazione di adesione, invitiamo i contribuenti interessati, a prendere visione del Regolamento per la Definizione Agevolata, disponibile al link su riportato.

I ns. uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.