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AVVISI AI CITTADINI
La Tre Esse Italia, a seguito delle informazioni circolate sui social e sugli organi di stampa circa asserite anomalie presenti negli avvisi di accertamento e nelle ingiunzioni fiscali notificate, desidera informare la cittadinanza del Comune di Pontecorvo di aver attivato un front office presso gli Uffici Comunali previo appuntamento da richiedere sulla piattaforma informatica Comune.
L’attivazione di tale servizio è volta ad offrire ai cittadini/contribuenti ogni più limpida spiegazione sulla correttezza degli atti ricevuti e sull’operato svolto dalla scrivente società che, si rammenta,
lavora esclusivamente nell’interesse della collettività cittadina e dell’Amministrazione Comunale.
Ovviamente, in tale sede verranno illustrate le modalità di pagamento o rateizzazione dei tributi, ove consentito dai rispettivi Regolamenti Comunali.
Con l’occasione, esortiamo i cittadini ad astenersi da scomposte forme di protesta il cui unico effetto è quello di generare confusione sui diritti e i doveri dei contribuenti della Collettività di Pontecorvo ed a rivolgersi, invece, al predetto front office per ogni opportuno chiarimento.
IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE
Gentile Contribuente,
in esecuzione della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013), è stata istituita la nuova imposta IUC ( Imposta Unica Comunale ). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso dell' immobile collegato alla sua natura e valore e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali. La IUC è composta dai seguenti tributi:
- TARI - Tassa sui rifiuti destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico del detentore o del possessore dell'immobile.
TARI - Tassa sui Rifiuti
Per quanto riguarda la TARI - Tassa sui rifiuti, la Tre Esse Italia S.r.l., al fine di agevolare i contribuenti, ha provveduto nell'anno 2020 ad inviare i modelli di pagamento precompilati per provvedere al versamento con le modalità e con le scadenze di seguito indicate:
1^Rata |
2^Rata |
3^Rata |
4^Rata |
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30/09/2024 |
31/10/2024 |
31/11/2024 |
31/12/2024 |
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oppure in unica soluzione entro il: |
Rata unica |
ATTENZIONE: EFFETTUANDO IL PAGAMENTO DELLA RATA UNICA NON DOVRANNO ESSERE VERSATE ALTRE RATE |
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30/11/2024 |
IUC - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla vigente Normativa.
INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Per qualsiasi dubbio e informazione, la S.V. potrà recarsi presso lo Sportello del Cittadino, ubicato all'interno del Comune di Pontecorvo, dove il personale della Tre Esse Italia S.r.l. (concessionario per la riscossione), vi fornirà tutta l'assistenza necessaria all'adempimento di cui alla presente comunicazione. Gli orari di apertura al pubblico dello sportello, previo appuntamento da richiedere attraverso l'applicazione presente sul sito del Comune (https://prenotopa.it/enti/pontecorvo), sono i seguenti:
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
Sabato |
9:00-13:00
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9:00-13:00
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9:00-13:00
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9:00-13:00
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9:00-13:00
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Le stesse richieste potranno essere effettuate anche telefonicamente contattandoci al n. 077532951. oppure tramite e-mail all'indirizzo protocollo@treesseitalia.it
Nella sezione Servizi Online, del Portale del Comune di Pontecorvo(www.comunepontecorvo.it ), è stato attivato il link "Sportello Telematico del Contribuente" che fornisce informazioni dettagliate riguardo alla IUC - Imposta Comunale Unica .
Sulla stessa sezione web, è possibile conoscere la normativa nazionale e quella comunale, stampare la modulistica di riferimento e simulare il calcolo del tributo attraverso gli strumenti informatici disponibili, che permetteranno alle SS.VV. di determinare l'importo dovuto e di stampare il modello F24 precompilato.
TASSA SUI RIFIUTI
Gentile Contribuente,
la Tre Esse Italia S.r.l., Concessionaria di Riscossione per il Comune di Pontecorvo, Le invia il presente avviso di versamento per la TARI - Tassa sui Rifiuti dell’anno 2024, il cui importo dovuto è determinato secondo le tariffe stabilite con Delibera del Consiglio Comunale n°34 del 20.06.2024 e diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, così come meglio riportato nell'allegato "Riepilogo importi dovuti".
Come, quando e quanto versare:
Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato, in quattro rate e/o rata unica entro le scadenze deliberate, tramite i modelli F24 precompilati in allegato, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza l’aggiunta di alcuna spesa di gestione, utilizzando il Codice Tributo "3944" - TARI - Tassa Rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013; il Codice Tributo "TEFA" - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igene dell'ambiente - art.2 comma 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01 luglio 2020 e il Codice Ente "G838".
RATA | SCADENZA |
RATA 1 | 30/09/2024 |
RATA 2 | 31/10/2024 |
RATA 3 | 30/11/2024 |
RATA 4 | 31/12/2024 |
RATA UNICA | 30/11/2024 |
INTRODUZIONE DELLA TARI
La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi dei precedente comma 432 - una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC.
La TARI è l'acronimo di "Tassa sui Rifiuti", la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa, in pratica, prende il posto della vecchia Tares.
Il presupposto della Tari e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
CHE COS’E’ IL CANONE PATRIMONIALE UNICO (CPU)?
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune (piuttosto che alla provincia o alla città metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione.
Il canone unico patrimoniale sostituisce, dal 1° gennaio 2021,
l’ imposta/canone sulla pubblicità,
il diritto di affissione,
la tassa/canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche
il canone previsto all’art.27, commi 7 e 8, del codice della strada.
E’ comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da leggi e regolamenti, ad eccezione di quelli eventualmente connessi a prestazioni di servizi.
Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti. Fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
PERCHE’ SI PAGA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni.
Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.
Il canone unico patrimoniale (Cup) è dovuto per:
l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
Sono comprese, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato (l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);
la diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati nel caso siano siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati. Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari).
È necessario richiedere ed ottenere la concessione per l’occupazione di suolo e/o l’autorizzazione/dichiarazione per l’esposizione pubblicitaria anche per le fattispecie esenti dal pagamento del canone.
CHI DEVE PAGARE IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Il Canone deve essere pagato dal titolare della concessione o autorizzazione.
l canone è dovuto:
- dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone; - dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).
Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.
In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante.
In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente.
E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato.
Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.
COME SI CALCOLA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?
Per il calcolo del Canone è necessario rifarsi ai regolamenti istitutivi approvati dagli enti in cui sono fissati coefficienti moltiplicatori rispetto alla tariffa standard annua o giornaliera. Di norma il Canone si ottiene dalla seguente formula: tariffa standard x coefficiente/i valutazione economica x coefficiente/i territoriale/i x metri quadrati superficie x eventuali giorni.
La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- classificazione delle strade
- superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
- durata della diffusione del messaggio pubblicitario
- valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa
- valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
ESEMPI DI CALCOLO PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- o per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- inoltre per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- si considera unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
Nei seguenti casi previsti dalla legge per:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- e occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
- i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- le occupazioni degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli elettrici, per il tempo necessario alla ricarica degli stessi.Gli enti possono prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate, quali, ad esempio:
- le infrastrutture delle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
- le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie.
Ulteriori ipotesi eventuali:
- le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
- le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE
Con il regolamento possono essere previste riduzioni per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:
- eccedenti i mille metri quadrati;
- effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal Canone;
- con spettacoli viaggianti;
- per l’esercizio dell’attività edilizia.
Gli enti possono poi prevedere nei regolamenti ulteriori esenzioni rispetto a quelle sopra indicate. E’ pertanto necessario consultare sempre il REGOLAMENTO COMUNALE
RISCOSSIONE COATTIVA
Il recupero coattivo dei crediti tributari e patrimoniali, rappresenta sempre più un problema da risolvere e gestire con metodologie e strumenti efficienti ed efficaci.
La tempestività, gli strumenti tecnici e/o informatici insieme a procedure legali sono gli elementi fondamentali di un adeguato sistema di riscossione.
La Tre Esse Italia, in qualità di Società iscritta all'Albo dei Concessionari di cui l'art. 52 del DLgs 466/1997 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà ad emettere l'ingiunzione di pagamento, sia per le Entrate di carattere tributario che di carattere patrimoniale o extra-tributario , come previsto dal Regio Decreto n.639.
INGIUNZIONE FISCALE
L'ingiunzione fiscale è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
L'ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese ma cumula in sè anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.
Le ingiunzioni fiscali sono atti emessi dall'Ente pubblico creditore (Tre Esse Italia Srl quale Concessionaria del Comune), consistenti nell'ordine al debitore di pagare entro trenta giorni l'importo dovuto.
Si tratta di uno strumento che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.
L'ingiunzione fiscale è la conseguenza dell'iscrizione del contribuente inadempiente in una specifica lista di carico coattiva prodotta come conseguenza naturale del processo di riscossione, in caso di mancato pagamento degli atti emessi in precedenza (sollecito di pagamento notificato e avviso di accertamento).
Trascorsi 30 giorni dalla data di notifica, in assenza di pagamento e sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, il contribuente incorre in uno stato di morosità che autorizza il Concessionario (Tre Esse Italia Srl) a dare avvio alle procedure esecutive esattoriali (dalle misure cautelari del fermo amministrativo e dell'ipoteca al pignoramento mobiliare,immobiliare ecc.) ai fini del soddisfacimento del credito.
Il contribuente, dunque, deve tener presente che dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale iniziano a decorrere i termini per il pagamento del dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell'importo richiesto.
Il ricorso contro l'emissione dell'Ingiunzione Fiscale può essere proposto solo per i vizi propri dell'atto e gli eventuali errori di notifica dello stesso.
Le modalità e i termini per formulare il ricorso sono indicate nell' ingiunzione fiscale. La tipologia di ricorso varia in base alla natura del debito che è il parametro di individuazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso.
PROCEDURE ESECUTIVE-CAUTELARI
Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati
è un provvedimento noto in gergo giornalistico come "ganasce fiscali" e può colpire autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi;
cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.
Il Concessionario della Riscossione invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo contenente la richiesta di pagamento del dovuto, entro 30 giorni dalla data di notifica del preavviso stesso, con l'avvertenza che, in difetto, il fermo del bene diventerà operativo a tutti gli effetti previa trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico.
Le conseguenze della trascrizione sono:
- - il veicolo sottoposto a fermo non può circolare
- - la violazione del divieto di cui al punto precedente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92);
- - la prosecuzione dell'attività esecutiva.
Il provvedimento di fermo comporta l'inopponibilità al Concessionario della Riscossione di successivi atti dispositivi del bene;
ciò significa che, se non viene pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta, anche se nel frattempo l'auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita.
La cancellazione del fermo è effettuata a cura del contribuente presso il PRA previa esibizione del provvedimento di revoca che il Concessionario rilascerà all'atto del saldo degli importi dovuti.
Nel caso, invece, il debito venga annullato per discarico dell'Ente Impositore, la cancellazione è effettuata gratuitamente dal Concessionario.
Con l'occasione si rammenta che ogni richiesta di provvedimenti di sospensione, rateazione o annullamento del debito non dovuto è di competenza esclusiva dell'Ente creditore.
L'ipoteca sugli Immobili è una procedura cautelare che colpisce uno o più immobili di proprietà del contribuente moroso.
E' una vera e propria ipoteca legale, una garanzia reale, che attribuisce al Concessionario della Riscossione il diritto ad una soddisfazione con preferenza sul prezzo del ricavato dell'espropriazione.
Contemporaneamente all'iscrizione dell'ipoteca (che viene effettuata per un valore doppio del debito comprensivo di interessi di mora, compensi e spese per procedure maturate), il Concessionario della Riscossione invia al debitore una lettera di comunicazione dell'iscrizione dell'ipoteca, nella quale si invita al pagamento onde evitare la successiva vendita dell'immobile all'asta.
Se il debito che ha dato origine all'ipoteca non risulta nel frattempo pagato, il Concessionario della Riscossione può iniziare gli atti esecutivi di espropriazione e vendita.
Il Pignoramento Immobiliare è l'atto esecutivo del Concessionario con il quale ha inizio la procedura per la vendita all'asta dell'immobile di proprietà del contribuente.
Il pignoramento immobiliare, solitamente successivo all'ipoteca, può essere effettuato subito nel caso di debiti superiori ad € 20.000,00 con un limite di pignorabilità di un importo pari ad € 120.000,00.
Il pignoramento immobiliare non può aver luogo al di sotto di tale limite quantitativo; al contrario, è sempre possibile attivare l'ipoteca, in quanto procedura cautelare e non esecutiva.
Per il perfezionamento del pignoramento immobiliare il concessionario della riscossione provvede alla trascrizione del pignoramento stesso e dell'avviso di vendita all'asta con le date indicate per gli incanti, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dove è censito l'immobile.
Il pignoramento mobiliare è l'atto esecutivo con il quale il Concessionario, tramite gli Ufficiali di Riscossione, procede al pignoramento dei beni mobili di proprietà del debitore presso l'abitazione del contribuente oppure nei locali dove, in qualità di titolare, svolge la sua attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili pignorati, in caso di mancato pagamento, sono poi venduti all'asta.
Il pignoramento di crediti presso Terzi è un atto esecutivo, con il quale il Concessionario della Riscossione procede al pignoramento di crediti che il contribuente moroso vanta presso Terzi.
Il caso delle retribuzioni che il dipendente percepisce mensilmente dal datore di lavoro, delle pensioni corrisposte da Enti Previdenziali, dei crediti presso i committenti per le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi, dei fitti per locazioni di immobili, ecc...
Nel caso il contribuente sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato, il pignoramento presso terzi può essere eseguito direttamente dal Concessionario della Riscossione senza ricorrere al Giudice dell'Esecuzione.
In sostanza, il datore di lavoro versa direttamente al Concessionario parte della retribuzione dovuta al contribuente-dipendente (nel limite di un quinto della retribuzione stessa).
In tutti gli altri casi (lavoro autonomo, prestazioni professionali, etc.) sarà invece il Giudice dell'Esecuzione, previa citazione e successiva dichiarazione positiva del Terzo, ad emettere ordinanza di assegnazione di importo corrispondente al credito per il quale si procede.
NORMATIVA NAZIONALE :
- Decreto Regio n° 639 del 1910
- DPR n° 602 del 29 settembre 1973
- Legge 689/81
- Legge di stabilità
- Legge n° 296 del 2006 (Finanziaria 2007)
- Legge n° 212 del 27 luglio 2000 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE
- D.lgs n° 546 del 1992
- D.lgs n° 473 del 1997
- D.lgs n° 472 del 1997
- D.lgs n° 471 del 1997
- D.lgs n°218 del 19 giugno 1997 - Accertamento con adesione
CONTRASTO EVASIONE
Avviso di accertamento: definizione
L'Avviso di accertamento è un' atto emesso dalla Tre Esse Italia in qualità di società Concessionaria del Comune di Guidonia Montecelio. I casi per i quali possono essere emessi irelativi avvisi di accertamento, sono i seguenti: omessa o infedele denuncia e tardivo, parziale o mancato pagamento di Tarsu/Tares, ICI/IMU.
Accertamento esecutivo dei Tributi Locali
L'accertamento esecutivo in materia di tributi locali
NORMATIVA NAZIONALE
La disciplina delle sanzioni tributarie è contenuta in tre decreti legislativi dedicati rispettivamente:
- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 473, alla revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti.
Decreto legislativo del 19 giugno 1997 n. 218- Accertmento con adesione
DLGS 471 del 1997 - SANZIONI TRIBUTARIE
DLGS 472 del 1997 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
DLGS 473 del 1997 - SANZIONI PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE
DLGS 546 del 1992 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
LEGGE 27 luglio 2000, n. 212- STATUTO DEL CONTRIBUENTE
LEGGE 296 del 2006 (Finanziaria 2007)
RAVVEDIMENTO OPEROSO - DLGS 472/97 art.13
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Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
- COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC
Modulo per la comunicazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
- MODELLO F24 SEMPLIFICATO
- MOD. DICHIARAZIONE I.M.U.-TASI (enti non commerciali)
- RICHIESTA RIMBORSO TASI
- MODELLO F24 Semplifato
- MOD. DICHIARAZIONE I.M.U.
- ISTRUZIONI MOD. DICHIARAZIONE I.M.U.
- MOD. DICHIARAZIONE I.M.U.-TASI (enti non commerciali)
- TAB. COEFF. DI RIVALUT., CODICI TRIBUTI PER F24 ED ALIQUOTE
- RICHIESTA RIMBORSO IMU
- MOD. Cancellazione Aziende
- MOD. Iscrizione Abitazioni
- MOD. Iscrizione Aziende
- MOD. Richiesta Rimborso
- AUTOCERTIFICAZIONE Stato di Famiglia
- MOD. Variazione componenti
- MOD. Reclamo Richiesta di Informazioni
Dichiarazione diffusione pubblicitaria
Dichiarazione occupazione suolo
Disdetta diffusione pubblicitaria
Richieste di rimborso antecedeni il 01/01/2021
CONTATTI
Ufficio Locale
Eventuali e maggiori chiarimenti, potranno essere richiesti all’Ufficio della Tre Esse Italia S.r.l. sito in Piazza IV Novembre, 1,– 03037 PONTECORVO (FR) nel Comune di Pontecorvo nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì
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Martedì
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Mercoledì
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Giovedì
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Venerdì
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Sabato
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Call Center e Contact center
Per comunicazioni e informazioni è anche possibile telefonare e inviare la documentazione ai seguenti recapiti:
- Numero di Telefono - 0775/3295237
- Posta elettronica - pontecorvo@treesseitalia.it
- Skype - pontecorvo.treesseitalia
- Spedizione postale al seguente indirizzo: “TRE ESSE ITALIA SRL” Via Condotto Vecchio 50 – 03019 SUPINO (FR)