Corte di Cassazione: gestore dei sottoservizi paga la Tosap anche se non è proprietario delle reti

La corte di Cassazione con ordinanza n. 22097/2018, accogliendo il ricorso di una Società Concessionaria  per l’accertamento e la riscossione della Tosap, operante in nome e per conto di un Comune, ha stabilito il principio secondo cui “l’occupazione di suolo pubblico mediante condutture per la distribuzione del gas è soggetta al pagamento della Tosap anche se il gestore non è proprietario delle infrastrutture ma ne ha soltanto la disponibilità in base a un contratto di affitto“.

La Corte parte dal titolo giuridico in base al quale la società partecipata ha in gestione le infrastrutture, e sostiene che il presupposto impositivo del tributo trova la sua ratio nell’utilizzo che il singolo soggetto, nel proprio interesse, fa del suolo altrimenti destinato all’uso della generalità dei cittadini. In questo contesto, osservano i giudici, «il concetto di occupazione rilevante ai fini del tributo in oggetto è integrato dal solo fatto materiale della relazione materialmente instaurata con la cosa». 

Dopo questa pronuncia si può affermare che la giurisprudenza prevalente si è ormai attestata su una posizione favorevole a un’ampia base impositiva, che comprende non solo i soggetti titolari di autorizzazione o concessione dell’ente locale, ma anche coloro che occupano di fatto uno spazio pubblico sottraendolo all’uso della collettività, traendo da ciò un qualsivoglia vantaggio economico.