D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 –  Modifiche al processo

       – Nuove prove in appello

https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/04/contenzioso-tributario-nuove-regole-vigore-4-gennaio-202

Il d.lgs 220/2023 riscrive integralmente l’art. 58 del d.lgs 546/1992 “Nuove prove in appello”38, introducendo il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo.
        Il primo comma prevede che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

        –  Abrogazione del reclamo e della mediazione

        L’art. 2, comma 3, del d.lgs 220/2023 dispone l’abrogazione “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” dell’art. 17-bis, del d.lgs 546/1992, disciplinante il reclamo e la mediazione per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.