– Nuove prove in appello
Il d.lgs 220/2023 riscrive integralmente l’art. 58 del d.lgs 546/1992 “Nuove prove in appello”38, introducendo il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo.
Il primo comma prevede che non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
– Abrogazione del reclamo e della mediazione
L’art. 2, comma 3, del d.lgs 220/2023 dispone l’abrogazione “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” dell’art. 17-bis, del d.lgs 546/1992, disciplinante il reclamo e la mediazione per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.