EFFICACIA RETROATTIVA DELLA RENDITA DEI FABBRICATI DI CATEGORIA D

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9595, relativa alla materia dell’individuazione del momento in cui debba ritenersi effettuata l’attribuzione di rendita, ha statuito che si debba procedere dalla data antecedente della denuncia di variazione da parte del contribuente, affermando il principio di diritto in base al quale il proprietario del fabbricato di categoria D, dal momento in cui fa la richiesta di attribuzione della rendita, pur applicando in via provvisoria il metodo contabile, diventa comunque titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale. Il giudice di legittimità afferma che il principio ritraibile dal terzo comma dell’articolo 74 della legge n. 342/2000, secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 504/1992, collegato evidentemente alla attribuzione della rendita. Assume rilievo, pertanto, la data della denuncia di variazione, per cui, con effetto retroattivo della rendita catastale, il contribuente può avere il dovere di pagare una somma maggiore, in caso di un accertamento in tal senso, o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge. Inoltre, in materia di Ici, la Suprema Corte ritiene che l’articolo 74, comma 1, Legge n. 342/2000, va interpretato nel senso di ritenere giuridicamente impossibile utilizzare una rendita catastale, prima della notifica del suo corrispondente atto attributivo. Decisione, questa, in linea con l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce piena rilevanza giuridica al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, cioè il momento in cui il contribuente aderisce al sistema della rendita abbandonando, fino alla definitiva attribuzione, quello della rilevazione contabile. Quindi, in conclusione si può affermare che l’attribuzione della nuova rendita fa sì che il contribuente diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale.