FAQ -ICP

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.