FAQ IUC – IMU – Quando va presentata la dichiarazione dell’IMU?
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).




