Categoria: FAQ - TASI

FAQ IUC – TASI – Considerando che l’art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU, si chiede se trovino automatica applicazione le riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico.

Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.

FAQ IUC – TASI – Nella riformulazione del comma 669, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Si chiede se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporta l’applicazione del comma 2 dell’art. 13, D.L. n 201/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. “fictio iuris” (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Si chiede, cioè, se per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, vale l’esclusione ai fini TASI.

Al quesito si deve dare risposta positiva. Pertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole.

FAQ IUC – TASI – L’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.

Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta? In caso di… Leggi tutto »

FAQ IUC – TASI – Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?

Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente… Leggi tutto »

FAQ IUC – TASI – Si chiede se per un appartamento in multiproprietà facente parte di un immobile nel quale è presente una sala condominiale autonomamente accatastata, il proprietario paga per la quota di possesso dell’appartamento oppure l’amministratore versa per la sala condominiale rivalendosi sui singoli.

L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari. L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.