Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti. Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti. Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività. La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili: le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari. Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente. Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso. Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari. Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni. La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali. Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari è molto simile alla Tares “classica”. Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze. La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile. Nelle utenze domestiche,… Leggi tutto »
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni… Leggi tutto »
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale. Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali. La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota… Leggi tutto »