ICI IMU FABBRICATI: SUFFICIENTE L’ISCRIZIONE IN CATASTO

Per i fabbricati di nuova costruzione in tema di Ici, e oggi anche per l’Imu, ai fini dell’assoggettabilità ad imposta degli stessi quello che rileva in primis è l’iscrizione al catasto; tale circostanza realizza di per se il presupposto principale per far sorgere in capo al l’immobile il presupposto impositivo.

Per quel che concerne il criterio alternativo, previsto dall’articolo 2, Dlgs n. 504/1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto.

Questo, in sintesi, il pensiero della Corte di Cassazione ed espresso con l’ordinanza n. 20319 del 23 agosto 2017. A mente della Suprema Corte  “il criterio alternativo della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, previsto dalla legislazione di settore, acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia ancora iscritto al catasto, circostanza che, invece, costituisce il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta.”