IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

LA PERTINENZA DEVE AVERE LA STESSA TITOLARITÀ DEL BENE PRINCIPALE

La Ctp di Milano stabilisce un principio relativo all’Ici in linea con la Cassazione che resta valido anche nel campo Imu, con la sentenza 9824/1/15 depositata il 2 dicembre scorso. Per l’imposta sugli immobili la pertinenza deve avere la stessa titolarità del bene principale. Ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile la destinazione del bene accessorio a servizio o a ornamento del bene principale è decisa da chi vanta la proprietà o un diritto reale di godimento su quest’ultimo. Ne consegue che non è esente dall’Ici il box di proprietà di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa relativo alle case di abitazione in proprietà dei soci. Quindi ai fini Ici la pertinenza e l’abitazione hanno bisogno di coincidere sul piano della proprietà. La Ctp di Milano si è trovata a dibattere sul seguente caso: Una cooperativa edilizia a proprietà indivisa aveva realizzato alcuni box destinati a servizio delle abitazioni possedute dai soci. Il Comune aveva notificato degli avvisi di accertamento ai fini Ici, disconoscendo a questi immobili l’esenzione valida per l’abitazione principale. La cooperativa ha presentato ricorso, evidenziando che le unità in questione dovessero ritenersi pertinenze delle abitazioni principali dei soci. Il comune ha replicato che questa qualifica non poteva essere attribuita ai box, dato che questi restano in proprietà della cooperativa edilizia, mentre le case di abitazione sono in proprietà di altri soggetti (i soci). La Commissione tributaria provinciale di Milano ha dato ragione al Comune, rigettando il ricorso del contribuente. La questione si muove attorno alla disciplina civilistica della pertinenza. La normativa Ici, infatti, come già annoverato, definiva la nozione, lasciando però ai singoli comuni il potere di regolamentare, anche in modo parzialmente difforme da questa, la qualifica pertinenziale. Nella nuova normativa disciplinante l’imposta IMU non c’è stato un significativo cambio di rotta per quanto qui di interesse. Se è vero che da un lato è stato soppresso qualunque potere regolamentare locale, dall’altro, è stata data una definizione di pertinenza attraverso il combinato disposto delle norme del Codice civile e delle limitazioni tipologiche e quantitative della legge di riferimento (articolo 13, Dl 201/2011). È bene ricordare che al massimo si possono avere tre unità pertinenziali, purché ciascuna con una diversa categoria catastale tra C/2, C/6 e C/7, conteggiando anche le unità iscritte in catasto insieme all’unità immobiliare abitativa. La soluzione data, appare conforme alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, la quale basa tutta la sua teoria sull’articolo 817 del Codice civile, che presuppone che sia il titolare del bene principale ad asservire la pertinenza. Le cose si complicano però se si ipotizzano delle variazioni, piuttosto comuni, come ad esempio ad una casa di abitazione di entrambi i coniugi con annesso un box di proprietà esclusiva in capo ad uno solo. Orbene ai sensi dell’ormai noto art. 817 del Codice Civile non è richiesto che la quota di proprietà del bene principale coincida con quella del bene accessorio. Gli eventuali esempi in tal senso potrebbero riguardare innumerevoli casistiche. Pertanto fin’ora, l’interpretazione prevalsa nella prassi dei Comuni è quella di insistere sulla pretesa della coincidenza della titolarità sui due beni.