Il caso: una impresa di leasing concede un fabbricato in locazione finanziaria ad una Azienda che nel 2009 fallisce. Il Curatore, pur rescindendo il contratto, non riconsegna l’immobile che rimane nelle disponibilità del fallimento. Quindi: nel caso in cui, anche a contratto rescisso il bene non viene riconsegnato la Società proprietaria del bene, pur non avendo il possesso dello stesso, deve pagare l’imposta?
La CTP di Reggio Emilia, investita del problema, con Sentenza n. 218/02/2016, ha stabilito che la società Proprietaria NON deve pagare l’Imposta. Questo in base al combinato disposto degli articoli 8, comma 2 del dlgs n. 23/2011, il quale stabilisce che l’Imu ha per presupposto «il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale», e 9 che stabilisce che per gli immobili concessi in leasing «soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». Il combinato disposto delle due norme, pertanto, «fa sì che possa essere considerato soggetto passivo dell’imposta solo il titolare di un diritto reale immobiliare che goda anche del possesso dell’immobile». di conseguenza la relativa imposta dovrà essere versata dall’Azienda che materialmente dispone del bene, pur essendo stato rescisso il contratto.