Esteso l’obbligo di mediazione tributaria: a partire dal 2018 saranno oggetto dell’obbligo i ricorsi relativi ad atti il cui valore della controversia non è superiore ad € 50.000.
Quest l’effetto delle modifiche introdotte dall’art 10 del decreto legge 50/2017; la cd. “manovrina” ha infatti modificato l’art. 17 bis comma 1 del decreto legislativo 546/1992, innalzando di fatto la soglia al di sotto della quale bisogna procedere a mediazione obbligatoria.
Per quel che concerne le tempistiche per l’applicazione della modifica, lo stesso articolo 10 fissa il termine agli “atti impugnabili notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018″. Evidente già da subito l’incertezza della disposizione in esame; il termine del 1 gennaio 2018 a cosa corrisponde: al momento in cui l’atto è stato portato all’Ufficio di Posta o al successivo momento in cui è stato ricevuto dal contribuente?
La risposta a questo dubbio non è di poco conto in quanto una gran mole, soprattutto di avvisi di accertamento, vengono spediti prima del 31.12 ma di fatto vengono consegnati ai contribuenti solo dopo il 01.01
In applicazione del principio del “favor rei” del contribuente, si dovrebbe propendere che il termine da tenersi in considerazione è quando l’atto viene recapitato. Così facendo, infatti, il nuovo più alto limite si applicherà anche alla maggior parte degli atti inviati a fine 2017.
Il decreto legge è stato pubblicato nelle gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.04.2017; a decorrere da tale data decorrono i 60 giorni di tempo in cui il Parlamento dovrà convertire il decreto in legge. Come sempre accade nella prassi si preannunciano modifiche…solo all’esito della conversione sapremo con certezza se dal 01.01.2018 il limite sarà effettivamente innalzato.