La Corte di Cassazione con ordinanza ordinanza n. 22124/2017, ha stabilito che il posto auto situato nei locali sotterranei, pure se delimitato da semplici strisce e non da muratura, è comunque soggetto alla Tarsu in quanto si tratta di area puntualmente individuabile, a disposizione solo dell’utilizzatore e quindi frequentata da persone e, pertanto, produttiva di rifiuti in via presuntiva.
Con la medesima pronuncia la Corte ha ribadito che l’impossibilita’ di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità’ di utilizzazione dei locali e la situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilita’ di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità’ ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè’ in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.
Con riferimento al box auto, viene affermato nello specifico che l’area del sottosuolo, adibita a posto auto, non e’ esente da tassazione, posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilita’ di produrre rifiuti, laddove, nella specie, l’inesistenza di muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio, appare irrilevante, in quanto le aree a cio’ utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell’utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva (Cass. n. 14770 del 2000; Cass. n. 5047 del 2015).