Con ordinanza n. 20817 del 06.09.2017 la Corte di cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: per la destinazione di un’area è sufficiente verificare il piano regolatore a nulla rilevando eventuali provvedimenti necessari per l’attuazione.
In particolare hanno disposto i Giudici che “l’articolo 36 del Dl 223/2006, attraverso un’interpretazione autentica, ha disposto che la qualificazione di un’area va desunta dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi” E questo perché l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è da solo sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, a nulla rilevando eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità”.
Evidente conseguenza di tale assunto è che la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico avvenuta in epoca successiva è irrilevante atteso che la valutazione del bene va compiuta al momento del suo trasferimento in quanto laddove un suolo è avviato all’edificabilità ci sarà inevitabilmente un aumento del suo valore. Ai fini fiscali, rileva così lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico a prescindere da tutto ciò che poi possa occorrere per la concreta edificabilità.