Ennesima pronuncia della Corte di Cassazione sul tema delle esenzioni operative in campo TARSU.
Nel caso di specie un Seminario Arcivescovile aveva chiesto l’esenzione totale dal pagamento della TARSU ponendo a fondamento della sua richiesta l’art 7 comma 1 del d.lgs. 504/1192 per la parte relativa agli immobili dedicati alla formazione del clero: essendo tali immobili esenti da ICI, lo dovevano essere anche dalla TARSU.
La Cassazione, investita della questione, si è pronunciata con ordinanza n. 15407/2017 stabilendo che al caso di specie va applicato l’art. 62 comma 2 del D.lgs. 507/1993 che individua quale presupposto della tassazione la produzione ed il conferimento dei rifiuti non essendo invece applicabile la normativa stabilita in tema ICI.
Alla luce di questa ricostruzione ha quindi disposto che “il seminario arcivescovile non va esentato in toto dal pagamento della tassazione rifiuti; gli spazi dedicati a mensa o ad alloggi e servizi per i seminaristi non godono dell’esenzione in quanto produttivi di rifiuti.“