Comune di Ponza – Tre Esse Italia

AVVISO AI CONTRIBUENTI

TARI – TASSA RIFIUTI ANNO D’IMPOSTA 2020

 

Gentili Contribuenti,

la Tre Esse Italia S.r.l. quale Concessionaria di riscossione tributi per il Comune di Ponza, Vi comunica che nel mese di luglio 2021 sono stati emessi e postalizzati gli avvisi di versamento TARI relativi all’anno d’imposta 2020.

Invitiamo pertanto tutti i contribuenti che non hanno ricevuto il suddetto avviso presso il proprio domicilio, a richiedere copia dello stesso recandosi all’Ufficio Tre Esse Italia S.r.l. sito in Piazza Carlo Pisacane, 4 nel Comune di Ponza nei seguenti giorni e orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il Martedì e il Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

In alternativa, è possibile inoltre richiedere copia dell’avviso inviando via email una richiesta corredata del documento di riconoscimento dell’intestatario dell’utenza TARI, all’indirizzo di posta elettronica ponza@treesseitalia.it oppure registrandosi al sito https://sportellotel.servizienti.it/Ponza è possibile consultare la propria posizione Tari e scaricare i modelli di versamento.

 

AVVISO AI CONTRIBUENTI IMU 2021

 

Gentile Contribuente,

come ogni anno entro il 16 giugno è in scadenza il versamento in acconto dell'IMU per l'anno d'imposta 2021.

 

CHI DEVE PAGARE

I soggetti obbligati al versamento sono quelli previsti dalla Legge del 27 dicembre 2019 n. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020. Quindi i soggetti passivi dell'imposta ovvero coloro che devono effettuare il versamento dell’IMU, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI - ESENZIONI IMU 2021

Risultano esclusi dalla tassazione i fabbricati che ricadono nelle seguenti fattispecie in quanto rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparati alla stessa:

  • Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (Resta dovuta l’imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze).
  • Alloggio e relative pertinenze posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
  • Casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
  • Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti. E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • Cooperative a proprietà indivisa. Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

 

ESENZIONI IMU 2021 PER EMERGENZA COVID-19

  • In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

 

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a  condizione  che  i  relativi   soggetti   passivi,   come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

 

  • In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

 

 

ALTRE ESENZIONI IMU 2021

Restano ferme le esenzioni già previste ai commi 758 e 759 dell’art. 1, Legge 160/2019.

 

RIDUZIONI

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

 

La base imponibile è ridotta del 50 %:

  1. a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
    c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  3. d) A partiredall'anno 2021per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. 

QUANDO PAGARE

RATA in Acconto o Unica Soluzione - Entro il 16 Giugno di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 1^ rata pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre di ogni anno

Entro questa data si deve versare a conguaglio la 2^ Rata, ovvero il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

 

COME PAGARE

Per quanto riguarda il versamento sia in acconto che a saldo, il contribuente alla scadenza suindicata dovrà versare quanto dovuto a titolo di IMU per l'anno 2021 utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante il modello F24:

 

Il Codice Ente per il Comune di Ponza  da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è G871.

Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)

 

 

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione Principale

3912

-----------

Aree fabbricabili

3916

-----------

Altri fabbricati

3918

-----------

Gruppo catastale “D”

3930

3925

 

 

Verifica qui se presente la Delibera del Comune

 

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Avviso Saldo IMU 2020

Gentile Contribuente,

come ogni anno entro il 16 dicembre è in scadenza il versamento a saldo dell'IMU per l'anno d'imposta 2020.

I soggetti obbligati al versamento sono quelli previsti dalla legge di 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 riportata qui di seguito e comunque nella sezione dedicata all'IMU che, come detto in sede di acconto ha abolito, a partire da quest’anno, l’Imposta Unica comunale e la Tasi.

Per cui entro il 16 dicembre 2020, devono provvedere al versamento dell'imposta i proprietari di immobili ed aree fabbricabili e più precisamente:

  • fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
  • aree fabbricabili;

Deroga alle esenzioni per il saldo IMU 2020

Con il decreto di Agosto (art. 78 D.L. n. 104/2020) sono stati previsti una serie di esoneri per il versamento della rata a saldo IMU, come qui di seguito riportato, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; da segnalare che, con il decreto Agosto, è stato disposto che l’esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata (nel decreto Rilancio ciò non era stato previsto);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

In seguito, con il c.d. decreto Ristori, si sono sommati ulteriori esoneri ossia per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali che rientrano nella sospensione del dpcm 24 ottobre 2020 e le relative pertinenze. Le attività sono riportate nell’Allegato 1 al richiamato decreto Ristori e nella tabella riassuntiva. Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Detto esonero si applica, prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa che arancione o gialla).

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AVVISO AI CONTRIBUENTI

TARI - Tassa Rifiuti 2020

Gentile Contribuente,

con il presente avviso, la Tre Esse Italia S.r.l., Concessionaria di Riscossione della TARI per il Comune di Ponza, Le comunica che sono in corso di recapito gli avvisi di versamento per l’anno 2020, il cui importo dovuto è determinato secondo le tariffe stabilite con Delibera del Consiglio Comunale n. del e diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

AVVISO AI CONTRIBUENTI IMU 2021

 

Gentile Contribuente,

come ogni anno entro il 16 giugno è in scadenza il versamento in acconto dell'IMU per l'anno d'imposta 2021.

 

CHI DEVE PAGARE

I soggetti obbligati al versamento sono quelli previsti dalla Legge del 27 dicembre 2019 n. 160/2019 c.d. Legge di Bilancio 2020. Quindi i soggetti passivi dell'imposta ovvero coloro che devono effettuare il versamento dell’IMU, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI - ESENZIONI IMU 2021

Risultano esclusi dalla tassazione i fabbricati che ricadono nelle seguenti fattispecie in quanto rientranti nella definizione di abitazione principale o equiparati alla stessa:

  • Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (Resta dovuta l’imposta per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze).
  • Alloggio e relative pertinenze posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
  • Casa familiare e relative pertinenze assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
  • Forze armate, di polizia, VVFF e Prefetti. E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • Cooperative a proprietà indivisa. Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.

 

ESENZIONI IMU 2021 PER EMERGENZA COVID-19

  • In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

 

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a  condizione  che  i  relativi   soggetti   passivi,   come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

 

  • In base al Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

 

 

ALTRE ESENZIONI IMU 2021

Restano ferme le esenzioni già previste ai commi 758 e 759 dell’art. 1, Legge 160/2019.

 

RIDUZIONI

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

 

La base imponibile è ridotta del 50 %:

  1. a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
    c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  3. d) A partiredall'anno 2021per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. 

QUANDO PAGARE

RATA in Acconto o Unica Soluzione - Entro il 16 Giugno di ogni anno

Entro questa data si deve versare la 1^ rata pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

RATA (Saldo) - Entro il 16 Dicembre di ogni anno

Entro questa data si deve versare a conguaglio la 2^ Rata, ovvero il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

 

COME PAGARE

Per quanto riguarda il versamento sia in acconto che a saldo, il contribuente alla scadenza suindicata dovrà versare quanto dovuto a titolo di IMU per l'anno 2021 utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante il modello F24:

 

Il Codice Ente per il Comune di Ponza  da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è G871.

Codici Tributo da utilizzare sul Modello F24 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 12/4/2013 integrata dalla n. 33/E del 21/05/2013)

 

 

Tipologia immobili

Codice IMU quota Comune

Codice IMU quota Stato

Abitazione Principale

3912

-----------

Aree fabbricabili

3916

-----------

Altri fabbricati

3918

-----------

Gruppo catastale “D”

3930

3925

 

 

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Sample Description
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L’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), o in sostituzione i Comuni possono prevedere l’applicazione di un Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (C.I.M.P.) D.Lgs. 15.12.97 n. 446, consiste in un tributo a favore dei Comuni, che deve essere pagato per poter diffondere messaggi pubblicitari nell’esercizio di una attività economica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, sia attraverso forme di comunicazione visive che acustiche e sia in forma permanente o temporanea.

Contribuenti interessati

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Dichiarazione

Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

TOSAP: cos’è, come si calcola e normativa di riferimento La tassa per l’occupazione del suolo pubblico, comunemente nota con l’acronimo Tosap, è la tassa dovuta quando un soggetto occupa un’area che appartiene al territorio di un ente locale. La Tosap è quindi un tributo, a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio. La ratio della norma ha il suo fondamento nella limitazione che per la collettività, l’occupazione di una data area pubblica, comporta il ridotto godimento di quello spazio occupato, tale limitazione deve essere pertanto oggetto di tassazione. La Tosap nel dettaglio colpisce l’occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali (i beni dello Stato) o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull’area privata), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rivi e canali.

RISCOSSIONE COATTIVA

Il recupero coattivo dei crediti tributari e patrimoniali, rappresenta sempre più un problema da risolvere e gestire con metodologie e strumenti efficienti ed efficaci.

La tempestività, gli strumenti tecnici e/o informatici insieme a procedure legali sono gli elementi fondamentali di un adeguato sistema di riscossione.

La Tre Esse Italia, in qualità di Società iscritta all'Albo dei Concessionari di cui l'art. 52 del DLgs 466/1997 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà ad emettere l'ingiunzione di pagamento, sia per le Entrate di carattere tributario che di carattere patrimoniale o extra-tributario , come previsto dal Regio Decreto n.639.

INGIUNZIONE FISCALE

L'ingiunzione fiscale è l'atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
L'ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, il quale non solo ha la funzione di formale accertamento del credito fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese ma cumula in sè anche le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.
Le ingiunzioni fiscali sono atti emessi dall'Ente pubblico creditore (Tre Esse Italia Srl quale Concessionaria del Comune), consistenti nell'ordine al debitore di pagare entro trenta giorni l'importo dovuto.
Si tratta di uno strumento che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.

L'ingiunzione fiscale è la conseguenza dell'iscrizione del contribuente inadempiente in una specifica lista di carico coattiva prodotta come conseguenza naturale del processo di riscossione, in caso di mancato pagamento degli atti emessi in precedenza (sollecito di pagamento notificato e avviso di accertamento).

Trascorsi 30 giorni dalla data di notifica, in assenza di pagamento e sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, il contribuente incorre in uno stato di morosità che autorizza il Concessionario (Tre Esse Italia Srl) a dare avvio alle procedure esecutive esattoriali (dalle misure cautelari del fermo amministrativo e dell'ipoteca al pignoramento mobiliare,immobiliare ecc.) ai fini del soddisfacimento del credito.

Il contribuente, dunque, deve tener presente che dalla data di notifica dell'ingiunzione fiscale iniziano a decorrere i termini per il pagamento del dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell'importo richiesto.

Il ricorso contro l'emissione dell'Ingiunzione Fiscale può essere proposto solo per i vizi propri dell'atto e gli eventuali errori di notifica dello stesso.
Le modalità e i termini per formulare il ricorso sono indicate nell' ingiunzione fiscale. La tipologia di ricorso varia in base alla natura del debito che è il parametro di individuazione dell'autorità competente a ricevere il ricorso.

PROCEDURE ESECUTIVE-CAUTELARI

Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è un provvedimento noto in gergo giornalistico come "ganasce fiscali" e può colpire autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi;
cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.

Il Concessionario della Riscossione invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo contenente la richiesta di pagamento del dovuto, entro 30 giorni dalla data di notifica del preavviso stesso, con l'avvertenza che, in difetto, il fermo del bene diventerà operativo a tutti gli effetti previa trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico.
Le conseguenze della trascrizione sono:

  • - il veicolo sottoposto a fermo non può circolare
  • - la violazione del divieto di cui al punto precedente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92);
  • - la prosecuzione dell'attività esecutiva.

Il provvedimento di fermo comporta l'inopponibilità al Concessionario della Riscossione di successivi atti dispositivi del bene;
ciò significa che, se non viene pagato il debito che ha dato origine alla procedura, il Concessionario può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta, anche se nel frattempo l'auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita.

La cancellazione del fermo è effettuata a cura del contribuente presso il PRA previa esibizione del provvedimento di revoca che il Concessionario rilascerà all'atto del saldo degli importi dovuti.
Nel caso, invece, il debito venga annullato per discarico dell'Ente Impositore, la cancellazione è effettuata gratuitamente dal Concessionario.
Con l'occasione si rammenta che ogni richiesta di provvedimenti di sospensione, rateazione o annullamento del debito non dovuto è di competenza esclusiva dell'Ente creditore.

L'ipoteca sugli Immobili è una procedura cautelare che colpisce uno o più immobili di proprietà del contribuente moroso.

E' una vera e propria ipoteca legale, una garanzia reale, che attribuisce al Concessionario della Riscossione il diritto ad una soddisfazione con preferenza sul prezzo del ricavato dell'espropriazione.

Contemporaneamente all'iscrizione dell'ipoteca (che viene effettuata per un valore doppio del debito comprensivo di interessi di mora, compensi e spese per procedure maturate), il Concessionario della Riscossione invia al debitore una lettera di comunicazione dell'iscrizione dell'ipoteca, nella quale si invita al pagamento onde evitare la successiva vendita dell'immobile all'asta.
Se il debito che ha dato origine all'ipoteca non risulta nel frattempo pagato, il Concessionario della Riscossione può iniziare gli atti esecutivi di espropriazione e vendita.

Il Pignoramento Immobiliare è l'atto esecutivo del Concessionario con il quale ha inizio la procedura per la vendita all'asta dell'immobile di proprietà del contribuente.

Il pignoramento immobiliare, solitamente successivo all'ipoteca, può essere effettuato subito nel caso di debiti superiori ad € 20.000,00 con un limite di pignorabilità di un importo pari ad € 120.000,00.

Il pignoramento immobiliare non può aver luogo al di sotto di tale limite quantitativo; al contrario, è sempre possibile attivare l'ipoteca, in quanto procedura cautelare e non esecutiva.
Per il perfezionamento del pignoramento immobiliare il concessionario della riscossione provvede alla trascrizione del pignoramento stesso e dell'avviso di vendita all'asta con le date indicate per gli incanti, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari dove è censito l'immobile.
Il pignoramento mobiliare è l'atto esecutivo con il quale il Concessionario, tramite gli Ufficiali di Riscossione, procede al pignoramento dei beni mobili di proprietà del debitore presso l'abitazione del contribuente oppure nei locali dove, in qualità di titolare, svolge la sua attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili pignorati, in caso di mancato pagamento, sono poi venduti all'asta.

Il pignoramento di crediti presso Terzi è un atto esecutivo, con il quale il Concessionario della Riscossione procede al pignoramento di crediti che il contribuente moroso vanta presso Terzi.

Il caso delle retribuzioni che il dipendente percepisce mensilmente dal datore di lavoro, delle pensioni corrisposte da Enti Previdenziali, dei crediti presso i committenti per le prestazioni professionali svolte dai lavoratori autonomi, dei fitti per locazioni di immobili, ecc...

Nel caso il contribuente sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato, il pignoramento presso terzi può essere eseguito direttamente dal Concessionario della Riscossione senza ricorrere al Giudice dell'Esecuzione.
In sostanza, il datore di lavoro versa direttamente al Concessionario parte della retribuzione dovuta al contribuente-dipendente (nel limite di un quinto della retribuzione stessa).
In tutti gli altri casi (lavoro autonomo, prestazioni professionali, etc.) sarà invece il Giudice dell'Esecuzione, previa citazione e successiva dichiarazione positiva del Terzo, ad emettere ordinanza di assegnazione di importo corrispondente al credito per il quale si procede.

NORMATIVA NAZIONALE :

- Decreto Regio n° 639 del 1910
- DPR n° 602 del 29 settembre 1973
- Legge 689/81
- Legge di stabilità
- Legge n° 296 del 2006 (Finanziaria 2007)
- Legge n° 212 del 27 luglio 2000 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE
- D.lgs n° 546 del 1992
- D.lgs n° 473 del 1997
- D.lgs n° 472 del 1997
- D.lgs n° 471 del 1997
- D.lgs n°218 del 19 giugno 1997 - Accertamento con adesione

CONTRASTO EVASIONE

Accertamento dei Tributi Locali Tarsu/Tares e Ici/Imu

L'accertamento in materia di tributi locali

La Legge 96/2006 (Finanziaria 2007) ha uniformato i tratti essenziali dell'accertamento e della riscossione di tutti i tributi locali. In particolare, gli enti locali, rispettivamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati e devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile avere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
I suddetti avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Avviso di accertamento: definizione

L'Avviso di accertamento è un' atto emesso dalla Tre Esse Italia in qualità di società Concessionaria del Comune. I casi per i quali possono essere emessi irelativi avvisi di accertamento, sono i seguenti: omessa o infedele denuncia e tardivo, parziale o mancato pagamento di Tarsu/Tares, ICI/IMU.

NORMATIVA NAZIONALE

La disciplina delle sanzioni tributarie è contenuta in tre decreti legislativi dedicati rispettivamente:

- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 471, alla riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

- Il decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
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La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l’aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell’imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.
Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Si può fare l’esempio di un comune che abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.
In tal caso, nell’ipotesi di un immobile locato, l’imposta è determinata applicando l’aliquota dell’1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell’eventuale utilizzazione dell’immobile da parte dell’inquilino a titolo di abitazione principale.
L’imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell’occupante.
L’amministratore è tenuto al versamento sia dei locali di uso comune sia di quelli utilizzati in regime di multiproprietà, seguendo un’interpretazione anche in linea con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti tributari.
L’amministratore si rivarrà nei confronti dei singoli proprietari in ragione delle quote di possesso.
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva.
Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo.
Nel caso in cui le aree edificabili non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l’area edificabile, la TASI è dovuta?
In caso di risposta positiva, si chiede se l’eventuale detentore o utilizzatore del terreno (affittuario o comodatario) è tenuto a pagare la quota di sua spettanza, a norma dall’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013.
La TASI è dovuta, poiché il terreno resta area edificabile. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che la base imponibile della TASI è quella stabilita per l’applicazione dell’IMU;
pertanto, si ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni concernenti la determinazione della base imponibile IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o inabitabili.
Si ritiene che si possano applicare, anche in questo caso, le regole dell’IMU.
Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50%
L’IMU non è stata sostituita dalla TASI ma è stata abolita solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Quindi, il proprietario paga tutti e due i tributi, sempre nel rispetto del limite secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per il solo anno 2014 il comune può deliberare una maggiorazione di aliquota TASI non superiore complessivamente allo 0,8 per mille tra l’abitazione principale e gli altri immobili.
Con specifico Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Nella misura massima del 20% sia in caso di mancato svolgimento sia in caso di interruzione di servizio, che abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo a persone o all’ambiente.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La normativa che ha istituito la TARES prevede l’applicazione di una maggiorazione di € 0,30 a mq. A copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sfalci erba, ecc.). Il Consiglio comunale può elevare tale maggiorazione fino a 0,40 a mq.
Per tutte le variazioni che riguardano le modifiche anagrafiche quindi attivazioni o cessazioni, il periodo di occupazione, l’ubicazione e la superficie dei locali, ed eventuali riduzioni ci si può rivolgere all’Ufficio della Tre Esse Italia Srl, presso il comune di appartenenza.

Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto saranno previste delle riduzioni della tariffa variabile per un componente.
Tale riduzione sarà applicata previa presentazione di una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall’istituto e presentata all’ufficio della Tre Esse Italia nella quale viene certificato che il soggetto è ospite ricoverato presso la struttura.

Nella dichiarazione TARES per le utenze domestiche devono essere conteggiati tutti i locali coperti, escludendo solo: portici, terrazze, loggie, ecc…
Debbono essere altresì indicati nella dichiarazione tutti i locali abitativi (camere, cucina, …), accessori (magazzini, garage, taverne…), compresi eventuali “sottotetti”, indipendentemente dall’altezza, ma pavimentati, illuminati, riscaldati, ecc…, quindi di fatto utilizzati o utilizzabili.
La TARES deve essere attivata dal momento di effettivo utilizzo dell’abitazione che nel caso di abitazione principale coincide con la data di richiesta della residenza anagrafica.
E’ necessario, quindi compilare il modulo di attivazione/cessazione per le utenze domestiche disponibile presso L’ufficio della Tre Esse Itlia srl in via Vincenzo Lunardi 7 .
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentato con l’inizio dell’occupazione dei locali, allegando una planimetria degli stessi.
Se il locale non è di nuova costruzione è possibile confermare i dati del precedente occupante indicandone il nominativo indispensabile per procedere al subentro.
Infine, il modulo dovrà essere presentato all’ufficio della Tre Esse Italia o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
Il servizio asporto rifiuti (TARES) andrà attivato compilando la dichiarazione di attivazione/cessazione per le utenze non domestiche disponibile presso l’ufficio della Tre Esse Italia o nel sito del comune.
Per non incorrere in sanzioni, la dichiarazione deve essere presentata con l’inizio dell’attività, allegando una planimetria dei locali occupati o eventualmente e la tipologia dell’attività prevalente svolta.
Se il locale non è di nuova costruzione indicare i dati della precedente attività indispensabili per procedere al subentro, confermando o eventualmente variando la tipologia di attività svolta.
Tale modulo andrà presentato all’ufficio della Tre Esse Italia Srl in via Vincenzo Lunardi 7 o spedito a mezzo del servizio postale o fax.
La vigente normativa ha disposto che le attivazioni presentate ai fini Tarsu equivalgono a dichiarazioni TARES.
Le categorie di immobili sono suddivise in gruppi a seconda della destinazione d’uso.
A seconda del gruppo di appartenenza, verranno calcolate le superfici tassabili.
Sulla base della superficie catastale saranno definite: la funzione principale, i locali accessori a servizio, e le superfici scoperte a pertinenza esclusiva.
Le superfici diverse dalla funzione principale saranno tassate in percentuale.
Chiunque detenga, possiede o occupi tali immobili è soggetto passivo del tributo
La TARES si applica a tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti.
La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili.
Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (ai sensi dell’art.3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662), per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l’IMU:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso dei terreni agricoli o incolti il procedimento è simile.
La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l’IMU:
110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135, per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell’IMU:
Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille);
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille);
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).
Si ricorda che per il 2012 il calcolo dell’imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote (e alle detrazioni di base).
Soltanto con la rata a saldo (dicembre 2012) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni (o dal Governo, in caso di emanazione del DPCM correttivo che la legge prevede facoltativamente) e versare l’importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.
L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso.
Nel caso di un immobile posseduto per intero e per tutto l’anno, l’imposta annuale dovuta si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota.
Ad esempio,
un fabbricato abitativo non utilizzato come abitazione principale del valore imponibile di 128 mila euro, comporta il pagamento pari a
€ 128.000 x 7,6 / 1000 = € 972,80
Se lo stesso fabbricato è posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20 maggio 2012, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) e del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi).
Il calcolo dell’imposta dovuta per il 2012 sarà il seguente:
€ 972,80 (imposta teorica annua) x 30% / 12 x 7 = € 170,24
Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI:
viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.
Pertanto, l’acquisto di un immobile che avviene il 10 del mese comporta il calcolo dell’imposta da parte dell’acquirente per l’intero mese (il possesso si protrae per oltre 15 giorni);
un acquisto che avviene il giorno 20 del mese, comporta il calcolo dell’imposta a partire dal mese successivo (il possesso si protrae per meno di 15 giorni).
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, come indicato dal comma 2, art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n.16 del 2012.
La norma specifica inoltre che “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”, anche nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito in domicili diversi la propria dimora e la propria residenza.
Già con pronunciamenti della Corte di Cassazione (ved. sentenza n. 14389 del 2010), nel regime ICI veniva affermato il principio dell’unicità dell’abitazione principale a livello familiare indipendentemente dalla sua ubicazione, sulla base di considerazioni che non sembrano superate dalla definizione della norma IMU.
In altri termini, nonostante il tenore letterale della definizione IMU, che esclude esplicitamente l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale a il caso di un nucleo familiare con più di un’abitazione principale nel territorio dello stesso Comune per effetto della residenza dichiarata dai suoi componenti, si ritiene che l’unicità dell’abitazione principale rispetto a ciascun nucleo familiare vada considerata per l’intero territorio nazionale.
Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13, co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU.
In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale).
Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria.
La legge istitutiva dell’IMU non prevede alcun trattamento agevolato per gli immobili locati a canone concordato (secondo i criteri della legge n. 431 del 1998).
La norma (articolo 13, comma 9 del dl 201/2001 convertito nella legge n.214/2001 recentemente modificata dal dl 16/2012), prevede tuttavia che i Comuni possano facoltativamente ridurre l’aliquota di base allo 0,4 per cento per tutti gli immobili locati, non specificando all’interno della categoria generale, quale tipo di contratto (a canone libero o concordato) potrà beneficiare dell’eventuale riduzione.
In tale contesto tuttavia, si ritiene che seppur in assenza di una precisa indicazione della legge a favore dei proprietari di immobili che decidano di affittare a canoni calmierati, i Comuni restano liberi di prevedere un’aliquota ridotta in relazione alle tipologie di affitto che considerano meritevoli di un maggior sostegno.
Resta inteso tuttavia, che l’aliquota applicata agli immobili in affitto a canone libero non potrà in ogni caso risultare superiore a quella ordinaria (il 7,6 previsto dalla legge, ovvero la misura modificata dalla delibera del Comune).
Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU.
In primo luogo, la legge stabilisce che l’acconto si deve pagare secondo le regole di base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato.
In secondo luogo, mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, nel caso dell’abitazione principale, il contribuente può decidere di pagare in tre rate.
Inoltre, per gli immobili rurali sono previste modalità specifiche (ved. quesito n. 23)
A) Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale
Si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo il 17 dicembre (ambedue le date sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese).
Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Si ricorda in proposito che, a causa dell’incertezza circa la determinazione delle risorse previste dalla legge, fortemente connesse con il gettito dell’IMU, i Comuni potranno eccezionalmente approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione entro il 30 settembre 2012.
Inoltre, entro il 10 dicembre 2012, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo potrebbe modificare la stessa disciplina di base dell’IMU, sulla base del gettito della prima rata e dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali.
B) Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale
Il contribuente può scegliere se pagare in due o tre rate.
Nel caso in cui il contribuente scelga di pagare in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre.
Le prime due rate dovranno essere corrisposte in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta annua calcolata applicando l’aliquota di base (0,4 per cento) e la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.
La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo (livello delle aliquote e detrazioni applicabili).
Nel caso di scelta per il pagamento in due rate, la prima dovrà essere corrisposta entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50 per cento dell’imposta annua calcolata ad aliquota e detrazione di base, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute.
In ambedue i casi, l’importo dell’ultima rata dipenderà dalle variazioni di aliquota e di detrazione eventualmente disposte dai Comuni entro il 30 settembre e da quelle disposte dallo Stato entro il 10 dicembre.
L’IMU si paga esclusivamente attraverso il modello F24. La legge prevede la possibilità di utilizzare un bollettino postale appositamente predisposto (sulla base di un decreto ministeriale da emanare), a decorrere dal 1° dicembre 2012. Pertanto, per il pagamento degli acconti dell’IMU In ogni caso, si dovrà compilare il modello F24. L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione, n. 35/E) ha previsto che nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale. Per quanto riguarda i codici tributo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici necessari per il versamento dell’imposta, che si articolano per tipologia di immobile imponibile e per ente destinatario del gettito (Comune di ubicazione degli immobili o Stato):
  Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Abitazione principale 3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924
I codici indicati devono essere riportati all’interno del nuovo modello F24, nella “Sezione IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel calcolo dell’acconto, che deve essere determinato secondo la disciplina stabilita dalla legge, l’importo totale dell’IMU dovuta per Terreni, Aree fabbricabili e Altri fabbricati, va suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi con il codice tributo appropriato. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta. Le indicazioni per la compilazione sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24. I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
Tipologia immobileNuovo Codice ICI
Abitazione principaleda 3901 diventa 3940
Terreni agricolida 3902 diventa 3941
Aree fabbricabilida 3903 diventa 3942
Altri fabbricatida 3904 diventa 3943
Interessi ICI3906 (invariato)
Sanzioni ICI3907 (invariato)

Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.
Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012
Il comma 10 dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
Per l’indicazione di modalità di pagamento facilitate nel caso di contribuenti residenti all’estero, potrebbe essere emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento per via telematica del modello F24, da utilizzare anche ai fini dell’IMU, è possibile attraverso i servizi di home banking delle principale banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
No. Molte agevolazioni previste nel regime ICI, nel caso di particolari utilizzi dell’immobile di proprietà, sono state eliminate o demandate alle decisioni dei singoli Comuni.
In particolare, gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti (ad esempio da padre a figlio), che ai fini ICI scontavano sino al 2008 l’aliquota prevista per l’abitazione principale e dal 2008 al 2011 erano esenti in quanto assimilate all’abitazione principale, con la nuova disciplina IMU sono trattate come qualsiasi altro fabbricato.
A tali abitazioni si applica dunque (secondo la disciplina di base dell’IMU) l’aliquota pari allo 0,76 per cento e non è prevista alcuna detrazione.
I Comuni potrebbero decidere trattamenti agevolati, che in ogni caso non potranno prevedere alcuna “assimilazione” come era avvenuto con l’ICI, entro il termine di legge, che per il 2012 è fissato al 30 settembre 2012, e la stessa disciplina di base potrebbe essere modificata dal Governo entro il 10 dicembre 2012.
Pertanto, nel caso in cui il Comune decida di applicare alla tipologia di immobili in questione un’aliquota ridotta, ciò dovrà risultare dalle delibere di regolamentazione dell’IMU del Comune in cui è ubicata l’abitazione.
Ai fini del pagamento della prima rata il regime da considerare sarà comunque quello “di base” attualmente previsto dalla legge.
la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico “di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
L’aliquota e, più in generale, la disciplina per il calcolo dell’imposta saranno invece quelle ordinariamente risultanti dalla normativa sul tributo e dalle eventuali modifiche adottate dal Comune.
Nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Per poter accedere alla riduzione di base imponibile, l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare, nella delibera comunale, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria manutenzione.
Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull’intera casa (in quanto “coniuge superstite”), come previsto dall’articolo 540, comma 2, del Codice civile.
Così come avveniva per l’ICI prima dell’abolizione del tributo sull’abitazione principale, anche l’IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale, con le agevolazioni previste per l’abitazione principale:
aliquota base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione del contribuente.
I figli, invece, non dovranno pagare l’IMU su tale abitazione.
L’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/2011 stabilisce che per pertinenze dell’abitazione principale “si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo“.
Per espressa disposizione del successivo comma 7 dello stesso articolo 13, contenente la disciplina dell’IMU, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% (4 per mille).
I comuni possono modificare tale aliquota di base, aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali (2 per mille).
Pertanto, di norma, il valore delle pertinenze si deve considerare unitamente al valore dell’abitazione principale di riferimento per il calcolo dell’imposta (all’aliquota ridotta del 4 per mille) e per l’applicazione della detrazione.
Per l’abitazione principale l’aliquota base IMU è pari allo 0,4% (4 per mille), ma il Comune può modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.
La detrazione fissa di 200 euro si suddivide in parti uguali fra i comproprietari dell’immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 € annuali per ciascuno dei due coniugi.
La detrazione base di 200 euro prescinde dall’esistenza di vincoli familiari tra i comproprietari e si suddivide in parti uguali (indipendentemente dalle quote di possesso), alla sola condizione che i contitolari stessi utilizzino la casa come abitazione principale.
Nel caso specifico, la detrazione dovrà essere suddivisa a metà fra i due contitolari dell’immobile
L’articolo 13 comma 12-ter del d.l. n. 201 del 2011, modificato dal d.l. n. 16 del 2012, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali risulti un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La legge conferma la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI.
La legge sembra inoltre confermare la validità del Modello unico informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente (art.37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
Nella gran parte dei casi, dunque la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio ha sostituito – e continuerà a sostituire – ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente;
il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati;
il possesso, da parte di ONLUS o enti religiosi, di immobili che non risultano più esenti dal tributo immobiliare secondo i nuovi criteri di cui all’articolo 91-bis del d.l. n. 1 del 2012 (il cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni”).
Istruzioni dettagliate sulle modalità e sugli obblighi di dichiarazione dell’IMU verranno indicati con un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Resta infine in vigore l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione delle imposte dirette, dell’importo del tributo locale immobiliare pagato nell’anno precedente (art.1, co. 104 della legge n. 296 del 2006).
La Tari è molto simile alla Tares “classica”.
Pertanto, nei Comuni nei quali si applicava nel 2013 questo prelievo, la Tari non comporterà molte differenze.
La Tari determinata sulla base del Dpr 158 è invece molto diversa dalla Tarsu: nella Tari infatti la tariffa ha una quota fissa e una quota variabile.
Nelle utenze domestiche, inoltre, il prelievo varia in funzione del numero degli occupanti.
Il numero delle rate e le scadenze di pagamento sono determinati dai Comuni.
La legge si limita solo a stabilire che il Comune deve assicurare ai contribuenti almeno due rate semestrali.
Se si vuole conoscere le scadenze, dunque, occorre leggere il regolamento comunale.
La Tari si può pagare praticamente con tutti gli strumenti di pagamento: modello F24, bollettino postale e strumenti elettronici di incasso interbancari.
Nella stragrande maggioranza dei Comuni, si versa su liquidazione d’ufficio: in questo caso il contribuente, per pagare, deve attendere il modello precompilato del Comune.
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente.
Se il contribuente si accorge di errori contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso.
Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi bollettini corretti.
La Tari continua a essere commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili:
le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tares o dei precedenti prelievi sui rifiuti valgono anche ai fini Tari.
Se i dati non sono variati rispetto alla denuncia Tares, non occorre presentare nessuna nuova dichiarazione.
Nella generalità dei Comuni non sono in funzione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti.
Ne consegue che la tariffa è determinata sulla base di indici teorici di produttività dei rifiuti distinti per categorie di attività.
La quantificazione delle tariffe è effettuata sulla base del costo del servizio e in modo da coprire integralmente tale costo.
Per le utenze non domestiche le variabili che influiscono sulla determinazione della Tariffa sono rappresentate dai metri quadrati e dagli indici teorici di produttività dei rifiuti.
Per le utenze domestiche le variabili sono rappresentate dai metri quadrati e dal numero degli occupanti.
Il canone è dovuto da chi è titolare di atti di concessione o di autorizzazione o, in assenza colui che occupa effettivamente uno spazio pubblico.
L’importo del canone da corrispondere per l’occupazione del suolo pubblico, si determina applicando la tariffa prevista dal regolamento comunale, per la relativa “fattispecie”, ai mq di effettiva occupazione, tenendo conto di eventuali riduzioni o agevolazioni.
I proprietari di passi carrabili che intendano richiedere il diritto ad escludere l’’area di uscita del proprio passo dalla sosta dei veicoli, ovvero il rilascio del relativo cartello di divieto di sosta con indicazione del numero di concessione, devono presentare istanza agli uffici preposti dell’Ente al pari di qualunque altra occupazione.
Dopo la stesura del provvedimento finale da parte degli uffici dell’ente e la presentazione del primo versamento da parte del contribuente, l’Ufficio consegna il cartello di divieto di sosta da affiggere sul passo carrabile di proprietà.
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico, in modo temporaneo o permanente.
Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Le occupazioni soggette alla tassa devono essere debitamente autorizzate dal Servizio dell’Ente competente (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici o Polizia Municipale).
Ottenuta l’autorizzazione il contribuente:
per le occupazioni permanenti, deve presentare apposita denuncia all’Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di rilascio dall’atto di concessione e provvedere al pagamento su appositi bollettini messi a disposizione dal Comune;
tale denuncia ha valore anche per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione che comportino un maggiore ammontare della tassa;
per le occupazioni temporanee, l’obbligo della denuncia viene assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi entro i termini previsti per l’inizio delle occupazioni medesime.

Il soggetto passivo (colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso) è tenuto a presentare apposita dichiarazione prima dell’effettiva esposizione pubblicitaria, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, e il messaggio pubblicitario che contiene.

  • La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
No, solo nel caso in cui non si rientri nell’esenzione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993 art. 17.
No, la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
istanza di autotutela Istanza di esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. 27.03.1992 n. 287 e del D.M. 11.02.1997 n. 37 Istanza di rateizzazione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)  
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DISDETTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Modello per la dichiarazione di disdetta di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI VARIAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO
Modello per la dichiarazione di variazione di pubblicità ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
RICHIESTA DI RIMBORSO
Modello per la richiesta di rimborso ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.9 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità permanente ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
DICHIARAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
Modello per la dichiarazione di esposizione di pubblicità temporanea ai fini dell’Imposta comunale sulla Pubblicità (art.8 D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507).
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “disdetta pubblicità permanente”.
No, la disdetta può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, qualora venga presentata dopo tale termine ha valore per l’anno successivo.
Non si può avere il rimborso perché l’imposta viene determinata per anno solare.
Se non potete rimuovere il mezzo pubblicitario, potete oscurare o coprire il messaggio in modo da non essere visibile in alcun modo.
Si sul nostro sito www.treesseitalia.it, nella sezione “dichiarazione pubblicità permanente/temporanea”.
No, la variazione può essere presentata in qualsiasi forma scritta.
La dichiarazione di variazione deve essere presentata nel momento in cui avviene la variazione su appositi moduli presenti sul nostro sito o in qualsiasi forma scritta.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
Per qualsiasi informazione relativa all’imposta e al pagamento dell’imposta può contattare i nostri uffici o può recarsi nel nostro ufficio locale.
La pubblicità luminosa è caratterizzata dalla illuminazione del mezzo pubblicitario o con fari, o con ogni altro tipo di illuminazione, che permetta la visione del messaggio pubblicitario anche di notte.
Il mezzo pubblicitario è: monofacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su un solo lato del mezzo bifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare sui due lati del mezzo polifacciale, quando il messaggio pubblicitario compare su più lati del mezzo.
No, gli arrotondamenti di legge devono avvenire per ogni singolo mezzo pubblicitario, in quanto l’imposta viene calcolata su ogni singolo mezzo
No, le scritte sulla vetrina vengono tassate nel loro insieme, circoscrivendo il messaggio pubblicitario come unico mezzo.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
La scadenza per il pagamento dell’imposta è riportata sull’avviso di scadenza e il termine generico è al 31 gennaio dell’anno in corso, salvo diverse disposizioni comunali.
Se l’avviso di scadenza riporta errori potete presentare nuova Dichiarazione di esposizione dei mezzi pubblicitari o Variazione dei mezzi esposti entro il termine indicato sull’avviso. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’avviso di scadenza ha la funzione di ricordare al contribuente la scadenza per il versamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e di rendere noto allo stesso la situazione espositiva che risulta a suo carico con l’elenco dei mezzi pubblicitari tassati.
Qualora non si effettui il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità nel termine stabilito sull’avviso di scadenza, si incorrerà ad un successivo avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento che comporterà una sanzione del 30% dell’imposta.
Se si riceve l’avviso di scadenza significa che dai nostri ruoli il contribuente, vista la propria situazione espositoria, non è esente dal versamento ma bensì è assoggettato al tributo.
Nel caso in cui si sia rimossa parte della pubblicità riportata sull’avviso di scadenza è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, la Disdetta dei mezzi pubblicitari non più presenti e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
Se si riceve l’avviso di scadenza e l’attività è cessata è importante presentare apposita disdetta di tutti i mezzi pubblicitari per cessata attività entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Qualora ci sia un subentro nell’attività è sufficiente presentare la Dichiarazione di variazione dei dati anagrafici per l’aggiornamento del ruolo. Se il subentrante non ha apportato alcuna variazione nell’esposizione pubblicitaria è tenuto ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale. Se il subentrante ha apportato variazioni nell’esposizione pubblicitaria è tenuto a presentare apposita dichiarazione e ad effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, indicando la nuova ragione sociale e l’importo aggiornato alla nuova situazione espositiva.
Se l’intestazione del documento risulta errata è sufficiente presentare apposita dichiarazione di variazione dei dati anagrafici. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando esclusivamente i dati corretti.
Se a seguito della ricezione dell’avviso di scadenza si riscontra di non avere più tutta la pubblicità che l’avviso riporta è sufficiente presentare la disdetta di tutti i mezzi pubblicitari entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Differente è il caso in cui si rimuova solo parte della pubblicità, perché in questo caso è necessario presentare entro il 31 gennaio dell’anno in corso apposita disdetta dei mezzi pubblicitari e versare l’imposta dovuta per la parte di mezzi pubblicitari ancora esposti. Successivamente potete effettuare il versamento compilando un nuovo bollettino di conto corrente, reperibile presso gli Uffici Postali, riportando le stesse diciture che riportava il vecchio conto corrente cambiando soltanto l’importo che verrà ricalcolato in base alla nuova situazione espositiva.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
La sola sanzione che può godere di una riduzione è la sanzione per Omessa/Infedele Dichiarazione. Può essere ridotta ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’avviso di accertamento.
Qualora il contribuente riceva un avviso di accertamento per tardivo versamento significa che il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità è avvenuto dopo la data di scadenza
La sanzione per omessa/infedele denuncia è presente sull’avviso di accertamento qualora dopo le verifiche ispettive compiute dalla nostra società, si accerta l’esposizione di mezzi pubblicitari per i quali non è stata presentata l’apposita dichiarazione.
Per effettuare il versamento può: recarsi presso gli Uffici Postali, recarsi presso i nostri uffici locali e pagare in contanti o con assegno, saldare l’imposta anche con bonifico bancario/postale.
L’Avviso di Accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, qualora non si provvede al versamento entro tale termine, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
L’avviso di Accertamento è un atto amministrativo inviato ai contribuenti che, non hanno versato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Qualora non si provvede al versamento dell’avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, sarà dato corso alla procedura della riscossione coattiva con aggravio di spese di interesse a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale.
Se vi arriva un avviso di accertamento significa che nei nostri archivi risulta che non è stato effettuato nei termini di scadenza, tutta o parte dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovuta.
Nel caso in cui si riscontri che sull’avviso di accertamento sono presenti mezzi pubblicitari non più esistenti, può impugnare l’avviso e presentare apposita dichiarazione di disdetta che verrà presa in considerazione per l’anno successivo, purché venga presentata entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonché i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili, pur se con ampie eccezioni.
Trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
Ø IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
– esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
– versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500 euro.
Ø IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Ø TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
– fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista dal comune, per l’abitazione principale;
– per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI.
In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Si. La disposizione di equiparazione all’abitazione principale prevista per l’IMU vale solo per i soggetti indicati nella norma e cioè per:
– il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– il personale appartenente alla carriera prefettizia.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Si deve, innanzitutto, ricordare che sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.
Pertanto, l’esenzione IMU si applica solo quando gli immobili hanno i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto.
Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile all’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
A tale proposito, si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione.
Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Occorre, innanzitutto, premettere che nel caso in cui l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal possessore a diverso titolo, questi soggetti sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; pertanto:
– l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo dell’imposta;
– il proprietario o il possessore a diverso titolo versa la restante parte.
Si deve anche precisare che la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa deve essere calcolata applicando:
– l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
– la detrazione eventualmente prevista dal Comune per l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Si. La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000 (rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 = 84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8 per mille e una detrazione di € 200 Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso (84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64) dal risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.
In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale.
No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore.
L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.
Il comma 681 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
l’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, in base alla percentuale st