IMMOBILI RURALI E ACCERTAMENTO ICI

Con la sentenza n.10808/16 la Corte di Cassazione precisa che l’immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Dl 557/1993, non è soggetto all’imposta, mentre nel caso in cui l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente che pretenda l’esenzione dall’imposta impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato assoggettato a Ici. Pertanto, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, per poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Nel dettaglio la sentenza in esame afferma che qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come rurale, non può esservi accertato in tema Ici. Così contrariamente, qualora il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga, tuttavia, sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, dovrà impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. Per concludere nessuna pretesa impositiva può essere esercitata nei confronti di un fabbricato rurale correttamente accatastato; l’ente impositore, invece, può, esercitare il potere impositivo quando individua fabbricati che non posseggono i requisiti della ruralità. È onere del contribuente difatti, fornire la prova contraria in tal caso e l’accertamento dei predetti requisiti, in difformità della attribuita categoria catastale, non può, tuttavia, essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’Ici da parte del contribuente.